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di Piero Calabrò La materia dei rapporti tra indagini giudiziarie e diritti dell' informazione ha nuovamente ripreso
il
centro dell' attenzione nel dibattito politico-istituzionale .
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In particolare ,
l'
ostentata indignazione di numerosi esponenti politici ha investito le modalità di utilizzazione e pubblicizzazione di quel delicatissimo strumento d' indagine che è rappresentato dall' intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche , regolato dal Codice di Procedura Penale .
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In particolare , l' ostentata indignazione di numerosi esponenti politici ha investito
le
modalità di utilizzazione e pubblicizzazione di quel delicatissimo strumento d' indagine che è rappresentato dall' intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche , regolato dal Codice di Procedura Penale .
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Non è , pertanto , inopportuno ribadire alcune considerazioni ed aggiornare
le
nostre opinioni , anche alla luce di norme e dati numerici .
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Le
norme Come è noto , l' intercettazione è consentita , previa autorizzazione concessa con decreto motivato al P.M. dal G.I.P. , solo in relazione a ben delimitate gravi ipotesi delittuose ( analiticamente indicate dall' art .
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Le norme Come è noto ,
l'
intercettazione è consentita , previa autorizzazione concessa con decreto motivato al P.M. dal G.I.P. , solo in relazione a ben delimitate gravi ipotesi delittuose ( analiticamente indicate dall' art .
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266 c.p.p. ) e solo quando vi sono gravi indizi di reato e
l'
intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini ( art. 267 c.p.p. ) .
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Dal punto di vista normativo ,
la
possibilità di pubblicare le trascrizioni delle intercettazioni eseguite in modo legittimo incontra , innanzitutto , i limiti sanciti dallo stesso codice del rito penale , in modo particolare dagli artt .
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Dal punto di vista normativo , la possibilità di pubblicare
le
trascrizioni delle intercettazioni eseguite in modo legittimo incontra , innanzitutto , i limiti sanciti dallo stesso codice del rito penale , in modo particolare dagli artt .
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Dal punto di vista normativo , la possibilità di pubblicare le trascrizioni delle intercettazioni eseguite in modo legittimo incontra , innanzitutto ,
i
limiti sanciti dallo stesso codice del rito penale , in modo particolare dagli artt .
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114 c.p.p. ( che disciplina
il
divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
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114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece
la
pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
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114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone
la
trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
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114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare
l'
azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
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114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono
gli
atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
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114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo
la
ulteriore possibilità per il P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
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114 c.p.p. ( che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto ovvero di quelli non più coperti da segreto , consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto ) , 115 c.p.p. ( che , in aggiunta alla sanzione penale , impone la trasmissione degli atti all' organo titolare del potere di instaurare l' azione disciplinare ) e 329 c.p.p. ( che indica quali sono gli atti coperti da segreto , prevedendo la ulteriore possibilità per
il
P.M. della secretazione in caso di necessità d' indagine ) .
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Il
Disegno di Legge n. 1638 , predisposto dall' allora ministro Mastella ed approvato il 17.4.2007 da uno solo dei rami del Parlamento , era destinato ad estendere il divieto di pubblicazione fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell' udienza preliminare .
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Il Disegno di Legge n. 1638 , predisposto dall' allora ministro Mastella ed approvato
il
17.4.2007 da uno solo dei rami del Parlamento , era destinato ad estendere il divieto di pubblicazione fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell' udienza preliminare .
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Il Disegno di Legge n. 1638 , predisposto dall' allora ministro Mastella ed approvato il 17.4.2007 da uno solo dei rami del Parlamento , era destinato ad estendere
il
divieto di pubblicazione fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell' udienza preliminare .
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