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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al
fine
di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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10 n. 18 ) del DPR 633 / 1972. 5 ) Prestazioni di medicina legale In generale vanno escluse dall' esenzione le attività rese dai medici nell' ambito della loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l' esame fisico o in prelievi di sangue o nell' esame della cartella clinica al
fine
di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute .
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Non possono beneficiare dell' esenzione pertanto le consulenze medico legali concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra , gli esami medici condotti al
fine
della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie ( esempio : prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali ) o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa assicurativa ; sono altresì escluse dall' esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l' affinità genetica di soggetti al fine dell' accertamento della paternità .
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Le relative prestazioni , pertanto , non essendo rilevanti ai
fini
dell' IVA non erano soggette all' obbligo di fatturazione .
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10 del DPR n. 633 in quanto non hanno per scopo principale quello di tutelare , nonchè di mantenere o ristabilire la salute di una persona ma quello di fornire un parere medico al
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di sostenere o invalidare una richiesta di riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra .
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Per quanto concerne l' attività svolta dalla Commissione nei confronti degli utenti si ritiene che questa non assuma rilevanza ai
fini
dell' IVA in quanto attiene all' esercizio di compiti istituzionali previsti da norme di legge .
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Dette prestazioni non rilevano ai
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IVA in quanto non si realizzano i presupposti per l' applicazione dell' imposta .
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Tuttavia la Corte ha precisato che anche le prestazioni effettuate a
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profilattici possono beneficiare dell' esenzione essendo ciò conforme all' obiettivo comune delle esenzioni previste dall' art .
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A giudizio della Corte , ai
fini
dell' esenzione , inoltre , non è rilevante che l' attività peritale rivesta un interesse generale per la circostanza che l' incarico sia conferito da un giudice o da un ente di previdenza sociale , o che , in forza del diritto nazionale , le spese siano poste a carico di quest' ultimo ; il carattere di interesse generale delle attività peritali non consente comunque di applicare l' esenzione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute della persona ; ciò in quanto l' art .
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Considerato che l' adozione di un criterio indefinito e talune volte non facilmente verificabile qual è " lo scopo principale della prestazione " può comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme applicazione dell' esenzione , al
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di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti , si ritiene utile fornire una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all' art .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al
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dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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La sesta direttiva n. 77 / 388 / CEE - in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - stabilisce un sistema di applicazione dell' IVA uniforme in tutti gli stati appartenenti alla Comunità al
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di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi .
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10 , n. 18 ) , del Dpr n. 633 del 1972 , al
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di limitarne l' ambito di applicazione .
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Al
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di delimitare l' ambito di applicazione dell' esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per stabilire quale sia il loro scopo principale " .
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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai
fini
dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra , gli esami medici condotti al fine della preparazione di un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie ( esempio : prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali ) o finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa assicurativa ; sono altresì escluse dall' esenzione le perizie tese a stabilire con analisi biologiche l' affinità genetica di soggetti al
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dell' accertamento della paternità .
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Non costituiscono altresì , secondo la Corte , prestazioni mediche esenti quelle effettuate nell' esercizio della professione medica consistenti nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell' istruzione di pratiche amministrative , come ad esempio quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra , oppure esami medici eseguiti al fine di quantificare l' entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al
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di intentare un' azione giurisdizionale in relazione ad errori medici .
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Qualora tuttavia l' INAIL renda , sulla base delle convenzioni , prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione , queste fruiscono dell' esenzione : è il caso dei controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al
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di stabilirne l' idoneità fisica , cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro .
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