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artmu10 La scena , sia americana che europea , è viva e vegeta , sempre pronta a realizzare buoni lavori , forse a volte un pò troppo introversa .
buroc02 ( 11G0077 ) ( GU n. 87 del 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del
buroc02 ( 11G0077 ) ( GU n. 87 del 15-4-2011 ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 giugno 2010 , n. 96 , recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del
buroc02 legge comunitaria per il 2009 e , in particolare , l' articolo 1 , commi 1 e 3 , e l' allegato B ; Vista la direttiva 2004 / 49 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ,
buroc02 del Consiglio , del 29 aprile 2004 , relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , di recepimento delle direttive 2004 / 49 / CE e 2004 / 51 / CE , che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie ; Vista la direttiva 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008 , che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ; Vista la direttiva 2008 / 57 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 17 giugno 2008 relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 , di recepimento della direttiva 2008 / 57 / CE relativa all' interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ; Visto il decreto in data 29 ottobre 2010 , con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , in considerazione dei ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse , ha dato disposizioni per garantire che l' accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali
buroc02 1 Finalità 1. Il presente decreto , al fine di migliorare e sviluppare la sicurezza delle ferrovie comunitarie , modifica ed integra la disciplina del decreto legislativo 10 agosto 2007 , n. 162 , in attuazione della direttiva comunitaria 2008 / 110 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 dicembre 2008. Art .
buroc02 Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un' impresa ferroviaria o un gestore dell' infrastruttura , alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' Agenzia ferroviaria europea ( ERA ) di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE .
buroc02 Laddove il soggetto responsabile della manutenzione sia un' impresa ferroviaria o un gestore dell' infrastruttura , alla richiesta di rilascio di nuovo certificato di sicurezza o di nuova autorizzazione di sicurezza o di aggiornamento degli stessi deve essere allegato il certificato di soggetto responsabile della manutenzione ottenuto nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5. 5. Il sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci deve essere conforme al regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' Agenzia ferroviaria europea ( ERA ) di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE .
buroc02 I certificati rilasciati in base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al comma 3. 6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 sono validi in tutta la Comunità europea .
buroc02 7. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale
buroc02 7. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
buroc02 nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
buroc02 2. Nelle more di entrata in vigore del regolamento adottato dalla Commissione europea sulla base della Raccomandazione dell' ERA di cui all' articolo 1 , paragrafo 8 , della direttiva 2008 / 110 / CE , il decreto di cui al comma 1 disciplina anche : a ) i requisiti dell' Organismo di Certificazione ; b ) le modalità di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione ; c ) i requisiti del soggetto responsabile della manutenzione ; d ) i compiti del soggetto responsabile della manutenzione ; e ) le modalità del rilascio e del rinnovo del certificato di soggetto responsabile della manutenzione nonché la relativa validità .
buroc13 In tale occasione mi pronunciai a favore della conferma del modello unitario del controllo già previsto dalla legge n. 20 del 1994 , evidenziando le ragioni che sconsigliavano di uniformarsi sul punto al diverso ordinamento , pluralistico , adottato negli altri Stati federali europei .
buroc13 Altra caratteristica distintiva del nostro sistema costituzionale è rappresentata dalla posizione di pari dignità , come si suol dire , riconosciuta a comuni e province rispetto alle regioni , mentre negli Stati federali europei gli enti minori sono ricompresi nell' ordinamento di quelli maggiori e soggetti alla disciplina organizzativa e funzionale da questi dettata .
buroc13 L' esistenza di funzioni amministrative dei länder o comunità autonome cofi­nanziate dallo Stato federale o dalla Comunità europea è alla base di conflitti di compe­tenza , con possibilità di duplicazioni o omissioni di controlli .
buroc13 Ed al riguardo , mettevo anche in evidenza come negli altri Stati europei siano essi unitari , come la Francia e il Regno Unito , siano essi federali , come Germania e Spagna , siano previsti controlli puntuali e assai stringenti sugli atti contabili degli enti locali .
buroc13 Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di ca­rattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
buroc18 I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea .
buroc18 n. 36 / 03 di recepimento della Direttiva europea 99 / 31 / CE .
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