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La ripartizione tra i singoli Stati membri
dovrebbe
essere effettuata secondo una formula specifica .
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La formula
dovrà
utilizzare alcune variabili di base , microeconomiche o macroeconomiche .
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Reddito di fonte extra comunitaria prodotto da società residente Esempio 2 Società residente che opera in un contesto globale ( anche ) tramite So Nel caso in cui una società residente consegua profitti ( possibilmente operando anche tramite stabili organizzazioni ) al di fuori dell' Unione europea , rimane dibattuta la questione se tale reddito
debba
o meno essere incluso nella base consolidata comune .
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Certamente potrebbe essere ripartito anche il credito d' imposta , tramite , ad esempio , l' utilizzo della stessa formula impiegata per la ripartizione della base consolidata comune , pur tuttavia
dovendo
osservare che la ripartizione potrà non coincidere con l' ammontare del credito che ogni Stato membro avrebbe concesso in relazione alla propria dall' aliquota fiscale .
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Reddito di società non residente di fonte comunitaria Conflittualità tra l' attribuzione dei profitti alle SO secondo i principi OCSE e i criteri di ripartizione della base consolidata comune Per evitare l' instaurarsi di una possibile situazione discriminatoria ,
dovrebbe
essere lasciata anche ad una società non residente con più stabili organizzazioni nell' ambito della giurisdizione Ccctb la possibilità di consolidare il reddito complessivamente prodotto in un' unica base imponibile comune .
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Inoltre , non si può far a meno di notare che , ai sensi del paragrafo 4 dell' articolo 7 del Modello Ocse , il metodo di ripartizione
debba
comunque essere conforme agli altri principi contenuti nel medesimo articolo e quindi , in primis , all ' " arm's lenght principle " .
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Di conseguenza l' apportionment citato dall' Ocse non
dovrebbe
comunque coincidere con il cosiddetto " global formulary approach " esplicitamente rigettato anche dal capitolo III delle direttive sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali .
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Qualora , difatti , si decidesse che i profitti di più stabili organizzazioni di una impresa non residente
debbano
essere comunque consolidati e ripartiti in base alle formule prestabilite della Ccctb , il risultato della ripartizione con tutta probabilità non sarà conforme in ogni singolo Stato membro ad una allocazione " at arm's lenght " .
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Allorché gli utili allocati in base alla ripartizione Ccctb siano invece superiori a quelli attribuibili " at arm's lenght " ,
dovrebbe
piuttosto essere previsto un sistema di compensazione da parte degli altri Stati membri partecipanti .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto