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Per godere dell' aliquota ridotta , - come già ricordato - chi acquista
deve
inoltre " dichiarare " nell' atto notarile o nel contratto preliminare la sussistenza di due condizioni : di non possedere ( cioè " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra
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Relativamente a quest' ultima condizione si
deve
rilevare un' importante innovazione contenuta nei commi 3 e 4 dell' art .
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In base a quanto finora detto il cessionario
deve
integrare il contratto preliminare con una " dichiarazione " i cui contenuti sono riportati in appendice .
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Come ha precisato il Ministero con la circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E qualora la mendacità della " dichiarazione " resa in sede di contratto preliminare sia determinata da eventi successivi , non dipendenti dalla volontà dell' acquirente , gli uffici non
devono
procedere nell' applicazione delle sanzioni .
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In simili fattispecie dunque il cedente , al momento del rogito ,
deve
provvedere a eseguire la relativa variazione prevista dall' art .
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Sempre in tema di responsabilità del cedente ,
deve
essere posta l' attenzione su quale comportamento quest' ultimo debba adottare per emettere delle fatture con aliquota ridotta al 4 % senza essere oggetto di eventuali contestazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria .
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Sempre in tema di responsabilità del cedente , deve essere posta l' attenzione su quale comportamento quest' ultimo
debba
adottare per emettere delle fatture con aliquota ridotta al 4 % senza essere oggetto di eventuali contestazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria .
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Al riguardo egli
deve
evidentemente vendere un' unità immobiliare ( e / o sue pertinenze ) con le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e , in secondo luogo , deve entrare in possesso ( copia del preliminare o del rogito ) della " dichiarazione " .
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Al riguardo egli deve evidentemente vendere un' unità immobiliare ( e / o sue pertinenze ) con le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969 e , in secondo luogo ,
deve
entrare in possesso ( copia del preliminare o del rogito ) della " dichiarazione " .
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Né si poteva parlare di accordo sopravvenuto tra le parti o di inesattezza delle fatture originariamente emesse , giacché in mancanza della dichiarazione dell' acquirente nel preliminare , il cedente
doveva
applicare , in relazione agli acconti percepiti , l' aliquota del 10 % .
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Ciò risulta confermato dal comma 2 della stessa tariffa il quale , nel prevedere che le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti possano essere rese oltre che nell' atto di acquisto , anche in sede di contratto preliminare , ( consentendo pertanto l' applicazione dell' aliquota IVA del 4 % già in tale sede ) , richiede comunque che esse
debbano
essere riferite al momento in cui si realizza l' effetto traslativo del contratto .
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In considerazione della particolare ratio , strettamente connessa all' applicazione del beneficio prima casa , che presiede alla possibilità di operare le variazione in diminuzione nell' ipotesi in esame ,
deve
ritenersi che detta variazione possa essere effettuata a prescindere dal tempo trascorso tra il pagamento dell' acconto e la stipula dell' atto definitivo di acquisto " .
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L' altro aspetto cui le imprese appaltatrici , prima di fatturare con aliquota ridotta al 4 % ,
devono
prestare la massima attenzione , riguarda la congruenza dei requisiti soggettivi attestati dal dichiarante in base ai lavori effettuati .
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Per queste due categorie di soggetti l' Amministrazione finanziaria ( circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E ) ha riconosciuto la possibilità di applicare l' aliquota del 10 % anziché quella ordinaria del 20 % nonostante che , come già detto , la norma non sia esplicita sul punto : " si
deve
ritenere che detta fattispecie , poiché in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa , ancorché comprendenti , e nelle percentuali sopra chiarite , uffici o negozi , sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-quaterdecies ) e quindi assoggettabile anche essa all' aliquota IVA del 9 ( ora 10 ) % " .
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In questo caso sarà sufficiente ottenere una copia del permesso di costruire che
deve
coincidere con quanto dichiarato dal committtente e soprattutto , deve esserci una rispondenza dei lavori commissionati con quelli in essa indicati .
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In questo caso sarà sufficiente ottenere una copia del permesso di costruire che deve coincidere con quanto dichiarato dal committtente e soprattutto ,
deve
esserci una rispondenza dei lavori commissionati con quelli in essa indicati .
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