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2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che
deve
assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
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13 della sesta direttiva
devono
essere interpretate restrittivamente dato che costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l' IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo .
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In considerazione dello scopo principale delle prestazioni non possono essere esentati , secondo il convincimento della Corte di giustizia , gli esami medici , i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all' assunzione o alle funzioni che un lavoratore
deve
esercitare oppure di permettere ad una compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato .
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Poiché l' interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica
deve
possedere per essere qualificata esente da IVA , non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l' aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c ) dell' art .
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Pertanto
deve
ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata dall' art .
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5.1 Riconoscimento cause di servizio Gli accertamenti medico-legali effettuati dall' INAIL , sulla base di convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamento di corrispettivi , connessi alle istanze di riconoscimento di " cause di servizio " presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni , stati di infermità , inabilità assoluta o permanente ,
devono
essere assoggettati ad IVA .
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2 , comma 35 , della legge 24 dicembre 2003 , n. 350 , i compensi erogati da Stato , Regioni , Province e Comuni per l' esercizio di pubbliche funzioni , nel cui ambito
devono
comprendersi anche le partecipazioni a commissioni istituite sulla base di norme di legge , costituiscono redditi di lavoro autonomo se la prestazione è resa da soggetti titolari di partita IVA .
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Le somme dovute dagli utenti , non costituendo il corrispettivo di prestazioni di servizi di natura commerciale , non
devono
essere , pertanto , gravate da imposta .
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Devono
essere altresì ricondotte all' esenzione IVA le ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità .
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10 in questione , in conformità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia ,
devono
essere interpretate restrittivamente costituendo una deroga al principio generale dell' assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese a titolo oneroso da un soggetto passivo .
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Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi , sia congeniti sia talvolta
dovuti
ad eventi pregressi di vario genere ( es : malattie tumorali , incidenti stradali , incendi , ecc .
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medicina legale ) ,
deve
essere emessa fattura con addebito di IVA anche se il sanitario opera in regime di intramoenia .
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