buroc19 |
o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte
deve
riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
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Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione , il controllo
deve
essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell' atto , alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( Cass .
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360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe
dovuto
, invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che
deve
aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine
deve
ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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Con esso il ricorrente mira ad una rivalutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la corte di appello ha ritenuto di
dovere
confermare la decisione reclamata della COREDI .
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Infatti il ricorrente non indica quali fossero le prove che la COREDI avrebbe
dovuto
raccogliere e quale era l' oggetto di tali prove .
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Vale anche in questa sede , quanto ritenuto da questa Corte in sede penale , per cui il riconoscimento / diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito , il cui esercizio
deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l' adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo .
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E ciò vale anche per il giudice d' appello , il quale , pur non
dovendo
trascurare le argomentazioni difensive dell' appellante , non è tenuto a un' analitica valutazione di tutti gli elementi , favorevoli o sfavorevoli , dedotti dalle parti , ma , in una visione globale di ogni particolarità del caso , è sufficiente che dia l' indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego , rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri , pur in carenza di stretta contestazione ( Cass .
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