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econo34 Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 Nel caso prospettato , inoltre , non emerge alcun altra motivazione " tipica " che possa giustificare la volontà non elusiva di realizzare il progetto .
econo34 86 , comma 1 , lett. c ) e comma 3 , del Tuir " , nel caso in esame i fattori di criticità rilevati depongono per la condanna della soluzione addotta come non elusiva in quanto le ragioni addotte a sostegno dell' operazione prospettata evidenziano come il reale intento dell' operazione stessa sia quello di evitare la liquidazione delle quote sociali perché troppo onerosa .
econo34 Nell' istanza , infatti , si sostiene che : " Si tratta quindi di operare una ristrutturazione aziendale che non comprometta la funzionalità delle aziende gestite , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o assegnazione di beni ai soci recedenti " .
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