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econo08 Nel caso il contribuente sfruttasse quest' ultima agevolazione , evidentemente , perderebbe il diritto di riutilizzarla per un successivo acquisto .
econo08 Si è già detto che nel caso in cui l' acquirente renda una " dichiarazione " mendace e / o nell' ipotesi in cui non fissi la residenza nello stesso Comune ove è ubicato l' immobile nel termine di un anno e mezzo dal rogito notarile , l' Ufficio delle Entrate territorialmente competente provvede al recupero , nei confronti dell' acquirente , dell' imposta e delle sanzioni .
econo08 In questo caso è importante per l' acquirente dimostrare che gli accadimenti successivi alla " dichiarazione " siano del tutto involontari .
econo08 Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno o più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
econo08 26 , comma 1 del D.P.R. 633 / 1972. Diverso è invece il caso che non è mai stato oggetto di chiarimenti ministeriali , in cui l' acquirente con proprie scelte o comportamenti rende mendace la dichiarazione .
econo08 Ovviamente , è appena il caso di segnalare che il cedente , nel caso non dia seguito tempestivamente ( cioè nello stesso giorno ) alla richiesta fatta dal cessionario per le variazioni in aumento , sarà responsabile e , dunque , sanzionabile , per l' imposta non versata .
econo08 Ovviamente , è appena il caso di segnalare che il cedente , nel caso non dia seguito tempestivamente ( cioè nello stesso giorno ) alla richiesta fatta dal cessionario per le variazioni in aumento , sarà responsabile e , dunque , sanzionabile , per l' imposta non versata .
econo08 In questo caso il privato , nel commissionare la realizzazione o la parziale realizzazione dell' immobile , è bene che predisponga una " dichiarazione " da consegnare all' impresa appaltatrice in cui si attestino le caratteristiche che l' immobile avrà nel momento in cui verrà completato e il possesso da parte del committente dei requisiti " prima casa " .
econo08 Riguardo alle caratteristiche dell' immobile è , ovvio che nel caso dei cosiddetti " appalti chiavi in mano " le imprese appaltatrici sono perfettamente in grado di verificare se l' immobile avrà , una volta ultimato , le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. Invece , nel caso delle costruzioni cosiddette in economia , soprattutto per le imprese che effettuano i primi lavori ( operazioni di scavo , sbancamento , predisposizione delle strutture portanti ecc .
econo08 Riguardo alle caratteristiche dell' immobile è , ovvio che nel caso dei cosiddetti " appalti chiavi in mano " le imprese appaltatrici sono perfettamente in grado di verificare se l' immobile avrà , una volta ultimato , le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. Invece , nel caso delle costruzioni cosiddette in economia , soprattutto per le imprese che effettuano i primi lavori ( operazioni di scavo , sbancamento , predisposizione delle strutture portanti ecc .
econo08 Del tutto simili sono le problematiche nel caso i committenti degli appalti per la realizzazione di fabbricati composti da unità immobiliari a destinazione abitativa con caratteristiche non di lusso e / o comprendenti uffici e negozi in determinate proporzioni siano imprese di costruzione ( cioè imprese operanti abitualmente nel settore edile ) e cooperative edilizie .
econo08 In queste ipotesi , per rendersi conto se i committenti hanno le caratteristiche soggettive stabilite dalla norma , è opportuno che il commissionario richieda una fotocopia dello statuto dove viene indicato l' oggetto sociale o , nel caso di impresa individuale , di una visura camerale .
econo08 Anche in questo caso una discrasia tra i dati in possesso del commissionario e quanto dichiarato dal committente impongono al primo , se non a proprio rischio , di non fatturare con aliquota ridotta al 4 % , a nulla valendo eventuali " dichiarazioni " di esenzione da responsabilità rilasciate dal secondo .
econo08 In questo caso sarà sufficiente ottenere una copia del permesso di costruire che deve coincidere con quanto dichiarato dal committtente e soprattutto , deve esserci una rispondenza dei lavori commissionati con quelli in essa indicati .
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