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econo02 il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 Dunque , in base alla versione definitiva del provvedimento in esame(3 ) , i soggetti di cui all' articolo 73 del Tuir sono tenuti a rideterminare anche l' acconto Irap , ed è appena il caso di sottolineare che , anche a tali fini , rimangono fuori dall' ambito applicativo della disposizione in esame i soggetti Irpef e le società di persone di cui all' articolo 5 del Tuir .
econo02 Pur essendo il versamento concretamente effettuato in data successiva all' entrata in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era tenuto a operare la rideterminazione dell' acconto Ires sin dalla prima rata , risultando tuttavia tenuto a effettuare i calcoli e a integrare il versamento di quanto dovuto ( Ires e Irap ) entro la scadenza della seconda rata di acconto , e cioè a novembre 2006. In merito , corre l' obbligo di sottolineare che l' interpretazione dell' Agenzia delle entrate appare condivisibile , in quanto , in caso contrario , si sarebbe operata una discriminatoria penalizzazione nei confronti dei soggetti che avevano operato le proprie scelte ( posticipazione ) in un momento in cui il decreto ancora non era in vigore ( e cioè al 20 giugno 2006 ) , rispetto invece a coloro che avevano optato per il pagamento a giugno ( non obbligati a integrare sin da subito quanto versato ) .
econo02 In tali casi , ai fini Ires , l' acconto potrebbe dover essere rideterminato e così versato per il 40 per cento già a partire dalla prima rata .
econo02 Esempio In caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2006 , una società per azioni con periodo d' imposta " solare " era tenuta a effettuare i versamenti entro la scadenza del 20 luglio 2006(5 ) , posticipabile al 19 agosto ( con la proroga(6 ) di ferragosto , rileva il termine del 21 agosto ) con l' applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento .
econo02 Conclusioni In merito a quest' ultimo esempio , è il caso di sottolineare che la tempistica da rispettare per il versamento di quanto rideterminato ai fini Irap non segue la medesima sorte .
econo02 In quest' ultimo caso , in base alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto in esame , si rende tuttavia applicabile la regola generale in base alla quale , per il conguaglio , occorre fare riferimento alla scadenza valevole per il versamento della seconda rata di acconto .
econo02 Nel primo caso , occorrerà fare riferimento al criterio storico rettificato già con riferimento alla prima rata , mentre per l' Irap tali controlli opereranno solo con riferimento alle somme aggiuntive versate con la seconda rata di acconto .
econo02 In merito , va ricordato che la modifica legislativa in esame non preclude al contribuente la possibilità di calcolare l' acconto ricorrendo al metodo previsionale , ma è il caso di sottolineare che , anche alla luce della disposizione in commento , tranne in casi abbastanza particolari , tale calcolo si presenta abbastanza complesso e rischioso , in termini di eventuali sanzioni comminabili qualora dalle risultanze del modello Unico 2007 emergano valori divergenti .
econo02 In merito , va ricordato che la modifica legislativa in esame non preclude al contribuente la possibilità di calcolare l' acconto ricorrendo al metodo previsionale , ma è il caso di sottolineare che , anche alla luce della disposizione in commento , tranne in casi abbastanza particolari , tale calcolo si presenta abbastanza complesso e rischioso , in termini di eventuali sanzioni comminabili qualora dalle risultanze del modello Unico 2007 emergano valori divergenti .
econo02 NOTE : 1 ) Nel Supplemento ordinario n. 183 / L alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell' 11 agosto 2006. È il caso di segnalare che la materia è stata oggetto di un' interrogazione parlamentare ( n. 5-00074 del 19 luglio 2006 ) .
econo02 4 ) Articolo 17 del Dpr 7 dicembre 2001 , n. 435 , come sostituito dall' articolo 2 del Dl 15 aprile 2002 , n. 63 , convertito , con modificazioni , dalla legge 15 giugno 2002 , n. 112. 5 ) Tali considerazioni valgono anche in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2006 , in quanto per il versamento rileva comunque la data del 20 luglio .
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