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L'
articolo
2 della legge finanziaria 2004 ( legge 24.12.2003 , n. 350 ) , al comma 26 , permette di avvalersi della medesima possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio 2003. L' affrancamento dei valori fiscalmente sospesi rimane subordinato al versamento di un' imposta sostitutiva del 12 per cento o del 9 per cento , con gli effetti che vengono di seguito descritti .
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L' ambito di applicazione delle norme ivi contenute comprende le trasformazioni e le fusioni poste in essere dagli enti creditizi pubblici iscritti nell' albo di cui all'
articolo
29 del regio decreto legge 12.3.1936 , n. 375 , convertito , con modificazioni , dalla legge 7.3.1938 , n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni , nonché dalle casse comunali di credito agrario e dai monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico , con altri enti creditizi di qualsiasi natura , da cui , anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti , risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito ( articolo 1 , comma 1 , della legge in commento ) .
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le fusioni poste in essere dagli enti creditizi pubblici iscritti nell' albo di cui all' articolo 29 del regio decreto legge 12.3.1936 , n. 375 , convertito , con modificazioni , dalla legge 7.3.1938 , n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni , nonché dalle casse comunali di credito agrario e dai monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico , con altri enti creditizi di qualsiasi natura , da cui , anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti , risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito (
articolo
1 , comma 1 , della legge in commento ) .
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Per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'
articolo
7 della legge n. 218 / 1990 , agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell' articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze , comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento .
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Per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 7 della legge n. 218 / 1990 , agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'
articolo
1 non costituiscono realizzo di plusvalenze , comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l'
articolo
17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l'
articolo
19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
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Le società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 Secondo l' articolo 19 del " collegato " alla Finanziaria 2000 , non richiamato nella norma della legge n. 350 / 2003 , le disposizioni sull' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta derivanti dall' applicazione della legge n. 218 / 1990 erano applicabili anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'
articolo
4 , comma 1 , del Dlgs 8.10.1997 , n. 358 , recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende , fusione , scissione e permuta di partecipazioni .
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L' imposta sostitutiva L'
articolo
20 del " collegato " in rassegna dettava regole per il concorso dell' imposta sostitutiva all' ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 105 del vecchio Tuir , ovvero nella determinazione del credito d' imposta sui dividendi .
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L' imposta sostitutiva L' articolo 20 del " collegato " in rassegna dettava regole per il concorso dell' imposta sostitutiva all' ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'
articolo
105 del vecchio Tuir , ovvero nella determinazione del credito d' imposta sui dividendi .
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Secondo il comma 3 dello stesso
articolo
20 , l' imposta sostitutiva non era deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell' Irap e poteva essere computata , in tutto o in parte , in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio .
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Il regolamento attuativo Il regolamento per l' attuazione delle disposizioni tributarie degli
articoli
da 17 a 20 della legge 21.11.2000 , n. 342 , è stato emanato con decreto ministeriale del 22.10.2001 , n. 408. L' atto normativo è vasto e articolato ; l' esame integrale dello stesso esulerebbe dagli scopi del presente contributo .
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Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'
articolo
7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000
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Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato
articolo
7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura
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Era comunque affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli
articoli
17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni
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data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all'
articolo
17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile ,
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e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all'
articolo
17 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente era aumentato della differenza netta assoggettata a imposta sostitutiva dalla conferitaria come previsto dall' articolo 18 , comma 2 , del " collegato " 2000 , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente .
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dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente era aumentato della differenza netta assoggettata a imposta sostitutiva dalla conferitaria come previsto dall'
articolo
18 , comma 2 , del " collegato " 2000 , la differenza assoggettata a imposta sostitutiva era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla società conferente .
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La riapertura dei termini nella legge n. 448 / 2001 La legge 28.12.2001 , n. 448 , all'
articolo
3 , comma 11 , ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 , comprese quelle dell' articolo 18 nei confronti dei soggetti che avevano effettuato conferimenti ai sensi dell' articolo 4 del Dlgs n. 358 / 1997 , potevano essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2001 .
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La riapertura dei termini nella legge n. 448 / 2001 La legge 28.12.2001 , n. 448 , all' articolo 3 , comma 11 , ha previsto che le disposizioni di cui agli
articoli
da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 , comprese quelle dell' articolo 18 nei confronti dei soggetti che avevano effettuato conferimenti ai sensi dell' articolo 4 del Dlgs n. 358 / 1997 , potevano essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2001 .
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