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buroc01 Affido condiviso Legge 8 febbraio 2006 n. 54 PROFILI PROCESSUALI ( Aiaf Lombardia , Monza , 7 giugno 2007 ) di Piero Calabrò 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale - 2. La sentenza parziale di separazione e il giudizio divorzile - 3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. - 4. La competenza ai sensi degli artt .
buroc01 Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
buroc01 163 terzo comma c.p.c. - nel termine assegnatole ex art. 709 c.p.c. ( ovvero ex art. 4 n. 10 legge 898 / 70 ) , troverà applicazione la norma ordinaria di cui all' art .
buroc01 163 terzo comma c.p.c. - nel termine assegnatole ex art. 709 c.p.c. ( ovvero ex art. 4 n. 10 legge 898 / 70 ) , troverà applicazione la norma ordinaria di cui all' art .
buroc01 189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
buroc01 In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
buroc01 In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
buroc01 Si pensi , a titolo meramente esemplificativo , alla contemporanea pendenza , in giudizi diversi ed autonomi di separazione e di divorzio , delle seguenti questioni : - affidamento e mantenimento dei figli ; - assegnazione della casa coniugale ; - richiesta di uno dei coniugi di un contributo al proprio mantenimento ex art. 156 c.c. e di un assegno ai sensi dell' art .
buroc01 3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. Esaurita la fase presidenziale , con la stessa ordinanza che detta i provvedimenti provvisori il Presidente fissa l' udienza di comparizione innanzi al G.I. designato ed assegna gli ulteriori termini ai fini della compiuta integrazione del contraddittorio .
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 Quest' ultimo conoscerà del procedimento in composizione monocratica ex art. 50-bis c.p.c. , non rientrando tra le cause nelle quali è obbligatorio l' intervento del pubblico ministero .
buroc01 Si applica l' articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .
buroc01 9. Tra la data dell' ordinanza , ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso , e quella dell' udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all' articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà .
buroc01 10. Con l' ordinanza di cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio .
buroc01 10. Con l' ordinanza di cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio .
buroc01 L' ordinanza deve contenere l' avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
buroc01 11. All' udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183 , commi primo , secondo , quarto , quinto , sesto e settimo , del codice di procedura civile .
buroc01 Si applica altresì l' articolo 184 del medesimo codice .
buroc01 Appena formatosi il giudicato , si applica la previsione di cui all' articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva , il tribunale , emettendo la sentenza che dispone l' obbligo della somministrazione dell' assegno , può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda .
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