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L' utente della strada , in caso d' incidente comunque ricollegabile al suo comportamento , ha l' obbligo di fermarsi e prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona (
art.
189 , comma 1 ) : ciò anche allo scopo di consentire la pronta identificazione delle persone coinvolte nell' incidente e l' esatta ricostruzione della dinamica del sinistro , anche attraverso l' esame delle tracce lasciate sul veicolo e dal veicolo ( Cass .
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Le persone coinvolte devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e , compatibilmente con tale esigenza , adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l' accertamento delle responsabilità (
art.
189 , comma 2 ) .
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Chi non adempie ai suddetti obblighi incorre nella sanzione amministrativa da 74 a 299 euro (
art.
189 , commi 3 e 9 ) .
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L' assicurato , infine , entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza , deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore (
art.
1913 , comma 1 , c.c. ) , servendosi del cosiddetto modulo blu , così chiamato dal colore ( la denominazione tecnica è " Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro " ) .
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È responsabile del reato di omissione di soccorso (
art.
593 c.p. - codice penale ) chi , accortosi della presenza di un corpo umano che sia o sembri inanimato , oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo , omette di prestare l' assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorità ( il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso ) .
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Diversa è , invece , la posizione di chi abbia concorso a provocare un incidente con danno alle persone : se , infatti , non ottempera all' obbligo di fermarsi , è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni , cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (
art.
189 , comma 6 ) ; inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure restrittive ( per es .
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Se invece non ottempera all' obbligo di prestare l' assistenza occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni (
art.
189 , comma 7 ) .
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Infine , il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di arresto , mentre se si ferma e presta assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona , quando dall' incidente derivi il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose , mettendosi immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria , non è soggetto all' arresto stabilito per il caso di flagranza di reato (
art.
189 , comma 8 ) .
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Se però dal fatto deriva ai veicoli coinvolti un danno tale da richiederne la revisione , si applica anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (
art.
189 , comma 5 ) .
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Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume , salvo prova contraria da parte dell' assicuratore ( presunzione cosiddetta iuris tantum ) , che il sinistro si sia verificato nelle circostanze , con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso (
art.
143 , comma 2 , c.a. - codice delle assicurazioni private ) .
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In primo luogo occorre presentarsi davanti al giudice nel giorno e nell' ora stabiliti ; in caso contrario , infatti , e sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento ( da documentare debitamente : si pensi a una malattia ) , il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre l' accompagnamento a mezzo della forza pubblica , e condannare il testimone ad una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro ( da 200 a 1.000 euro se il teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione , primo comma
art.
255 c.p.c. , come modificato dalla L. 18 / 6 / 2009 , n. 69 ) .
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In tale ipotesi ( trasporto a titolo di cortesia ) la responsabilità è di tipo extracontrattuale , ossia prescinde dall' esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero ( sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito ) , per rifarsi al principio generale per il quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno agli altri , pena l' obbligo di risarcirlo (
art.
2043 c.c. ) : ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia , dell' amicizia , e non in quella giuridica , per cui verificandosi l' incidente è il passeggero che , per ottenere il risarcimento del danno , dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore .
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Diciamo dovrebbe perché la Cassazione ( sentenza n. 19144 del 29 / 9 / 2005 ) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo , ex primo comma
art.
2054 c.c. , si applica anche nell' ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia , per cui è il conducente che , se vuole esimersi dal risarcire il danno , deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo .
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perdita di un senso o di un arto , sfregio permanente al viso (
art.
582 e segg .
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Se però la lesione è causata , sempre nell' ambito della violazione delle norme sulla circolazione stradale , da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni Se poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 5 anni (
art.
590 c.p. ) .
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Nel caso , però , di morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentata fino al triplo , ma la reclusione non può superare i 12 anni (
art.
589 , commi 2 e 3 , c.p. ) .
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Quanto alla revoca della patente , il giudice può applicarla nell' ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione (
art.
222 ) .
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Se il fatto è commesso da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g / l ) , o da soggetto sotto l' effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope , in caso di lesione grave si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni , mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (
art.
590 c.p. ) .
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Nel caso di morte di più persone , o di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse , aumentate fino al triplo , ma la pena non può superare i 15 anni (
art.
589 c.p. ) .
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Libé all' attacco A quello che il giornale definisce " Naomigate " sono dedicate interamente la seconda e la terza pagina , con una ricostruzione degli eventi , un
articolo
intitolato " La Repubblica fa vacillare il Cavaliere " e un editoriale dal titolo " Privato " .
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