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econo18 Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
econo18 Con ciò non si vuole certo dare un valore eccessivo a elementi di carattere formale : si vuol solo dire che l' effettuazione anche di una sola operazione , in presenza delle cennate iscrizioni , potrebbe integrare l' esercizio di una abituale attività economica , in quanto il soggetto , avendo richiesto l' iscrizione , sembra dimostrare , fino a prova contraria , di essere programmaticamente rivolto al lavoro in proprio , anche se non esclusivo , e di aver posto in essere un minimum di atti preparatori allo svolgimento di un' attività auto-organizzata e abituale .
econo18 Il contribuente , tuttavia , potrebbe anche essere in grado di provare il contrario .
econo18 Ma esso vale solo per stabilire se il soggetto lavoratore autonomo occasionale per natura debba iscriversi o meno alla Gestione separata Inps , ma non ci spiega ancora se il soggetto che svolge prestazioni ripetute nel corso dell' anno , anche se al limite sotto la fascia di 5-mila euro , debba aprire o meno la partita Iva .
econo18 Orbene , nonostante sul tema in esame ultimamente si sia innestato anche l' aspetto contributivo , sul piano fiscale nulla sembra essere cambiato ; rimangono pertanto valide le puntualizzazioni fino a ora effettuate dall' Amministrazione finanziaria a partire da quella , ribadita in più occasioni , che , essendo incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità , la valutazione circa l' esistenza dell' uno o dell' altro elemento deve essere fatta caso per caso sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione , non esistendo cioè soluzioni a priori .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 Naturalmente , l' abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 abitualità dell' attività di lavoro autonomo che non significa esclusività , è perfettamente compatibile con il parallelo esercizio di un' attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o di socio di società in genere , in quanto anche un' attività autonoma effettuata per poche ore al giorno o saltuariamente e , al limite , anche nei confronti di un solo committente , ma con costanza nel tempo , dando quindi l' idea di rappresentare per il prestatore il suo modo ordinario di esercitare la propria attività di lavoro indipendente , e anche senza una particolare organizzazione e anche se poco remunerata , realizzano il presupposto soggettivo per l' apertura della partita Iva , dovuto a presenza appunto dell' abitualità .
econo18 Ecco perché esistono anche dei particolari regimi speciali di contabilità ( forfettario , supersemplificato , forfettino e forfettone ) per le piccole attività di impresa o di lavoro autonomo con modesti volumi d' affari .
econo18 All' atto della dichiarazione , è possibile richiedere non solo il numero di partita Iva , ma anche l' accesso , nel rispetto delle relative condizioni , a uno dei seguenti regimi fiscali speciali : il regime dei contribuenti minimi o forfettario , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 171 a 184 , della legge 662 / 97. Da notare che , con decorrenza 1° gennaio 2007 , tale regime non sarà più operativo , in quanto abrogato dalla legge 248 / 2005 di conversione del decreto legge 203 / 2005 il regime dei contribuenti minori o supersemplificato , disciplinato dall' articolo 3 , commi da 165 a 171 , della legge 662 / 97 il regime
econo18 , come è noto , sono inapplicabili al primo periodo di imposta di avvio dell' attività Le regole sostanziali ( tassazione ordinaria Irpef e determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo , nonché le regole della determinazione e dei versamenti periodici dell' Iva ) dei regimi " istituzionali " sono in gran parte comuni e la loro differenza consiste essenzialmente nella previsione da parte del regime ordinario di più stringenti obblighi contabili e , precisamente , la rilevazione cronologica dei singoli fatti amministrativi non solo nell' aspetto economico ( ricavi o compensi e costi o spese ) ma anche di quello finanziario - patrimoniale ( cassa e banca , crediti e debiti , versamenti e prelevamenti personali , eccetera ) .
econo18 La determinazione e rappresentazione in dichiarazione del reddito di lavoro autonomo o d' impresa , in particolare , avviene secondo le seguenti modalità : i lavoratori autonomi applicano sempre le regole di cui all' articolo 54 del Tuir , e , quindi , la differenza analitica tra compensi e spese effettive , salvo le componenti predeterminate forfetariamente , direttamente nel quadro RE del modello Unico anche per gli imprenditori rileva la predetta differenza analitica dei ricavi e costi effettivi , salvo le componenti predeterminate forfetariamente .
econo18 L' idea di fondo dei regimi speciali è invece la possibilità , per le piccole attività imprenditoriali e di lavoro autonomo , di fare i conti anche senza la contabilità , senza cioè essere obbligati a tenere scritture contabili in cui annotare i documenti uno per uno , così come previsto per i suddetti regimi " istituzionali " del semplificato e dell' ordinario .
econo18 Anche le perdite derivanti dall' esercizio dell' impresa o di lavoro autonomo in regime supersemplificato seguono le stesse regole del semplificato , e , quindi , con possibilità di sottrazione dal reddito complessivo dell' anno e fino a concorrenza dello stesso , senza possibilità perciò di scomputo successivo per l' eventuale importo che non ha trovato capienza .
econo18 Si fa notare che i lavoratori autonomi comunque applicano la regola suddetta , anche se in regime ordinario per opzione .
econo18 Il regime forfetario , invece , fermo restando la tassazione ordinaria Irpef e la regola dei versamenti periodici Iva , agevola sostanzialmente anche sulla determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo e sulla determinazione dell' Iva , riconoscendo un abbattimento automatico implicito delle spese e dell' Iva detraibile pari al completamento a cento delle percentuali di forfetizzazione sul volume d' affari e dell' Iva sulle operazioni imponibili .
econo18 Ciò significa , in buona sostanza , che anche i contributi previdenziali , pur ricollegabili allo svolgimento dell' attività imprenditoriale o di lavoro autonomo , non possono essere inclusi nei quadri RG o RE ; essi , infatti , sono da riferire alla sfera personale del contribuente e pertanto da indicare esclusivamente nel quadro RP dedicato agli oneri deducibili dal reddito complessivo ( si veda risoluzione n. 79 / E dell' 8 marzo 2002 ) .
econo18 Ecco che , se non si ha un altro qualsiasi reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo da indicare nel Quadro RN , anche queste spese vanno fiscalmente perse .
econo18 Il risparmio sull' Irpef potrebbe essere addirittura più consistente , dal momento che entrambi i regimi consentono anche di effettuare detrazioni di imposta e deduzioni dal reddito complessivo .
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