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buroc13 119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e inter­venti speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solida­rietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre ri­sorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consi­stente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
buroc13 Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione per il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di controllo esterno sui bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
buroc13 Ed al riguardo , mettevo anche in evidenza come negli altri Stati europei siano essi unitari , come la Francia e il Regno Unito , siano essi federali , come Germania e Spagna , siano previsti controlli puntuali e assai stringenti sugli atti contabili degli enti locali .
buroc13 Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di ca­rattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
buroc13 Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di ca­rattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
buroc13 La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di controllo , per la sua appartenenza a una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte a collegare , sul piano organico e funzionale , le sezioni regionali con gli enti controllati .
buroc13 Analoga facoltà è riconosciuta anche agli enti locali , sia pure , almeno di norma , attraverso l' intervento del consiglio delle autonomie locali ; alle sezioni regionali di controllo è , poi , riconosciuta la possibilità di esprimere , su richiesta , pareri nella materia della contabilità pubblica .
buroc13 La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
buroc13 La nuova disciplina , infatti , ha posto a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ( ed anche degli enti del servizio sanitario nazionale ) l' obbligo di trasmettere alle sezioni regionali di controllo relazioni sul bilancio preventivo e sul rendiconto , predisposte sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte e rivolte a dar conto non solo del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità e del limite costituzionale al ricorso all' indebitamento , ma anche di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l' amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall' organo interno di revisione .
buroc13 Nel mese di luglio ( 7 luglio 2006 ) sono state emanate anche le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell' esercizio 2005. Per quanto , in particolare , riguarda gli enti locali , tali linee guida sono contenute in tre documenti ( distinti per i comuni sopra o fino a 5.000 abitanti e per le province ) , il cui contenuto è stato elaborato dopo una vasta consultazione e con il concorso di contributi esterni , tra cui quello delle stesse Associazioni rappresentative degli enti locali .
buroc13 ) , hanno mirato all' evidenziazione anche di altre criticità in grado di incidere gravemente sugli equilibri di bilancio .
buroc13 La scelta del modello unitario di controllo ha anche ottenuto l' indispensabile avallo della Corte costituzionale , secondo la quale autorità di controllo espressione degli ordinamenti regionali non potrebbero occupare " l' ambito del controllo che , ai fini di coordinamento dell' intera finanza pubblica anche con riguardo al rispetto dei vincoli comunitari , soltanto le sezioni regionali della Corte dei conti , in quanto componenti dell' unitario sistema di controlli esercitati dalla stessa Corte nel suo complesso , possono perseguire " ( Corte cost .
buroc13 La scelta del modello unitario di controllo ha anche ottenuto l' indispensabile avallo della Corte costituzionale , secondo la quale autorità di controllo espressione degli ordinamenti regionali non potrebbero occupare " l' ambito del controllo che , ai fini di coordinamento dell' intera finanza pubblica anche con riguardo al rispetto dei vincoli comunitari , soltanto le sezioni regionali della Corte dei conti , in quanto componenti dell' unitario sistema di controlli esercitati dalla stessa Corte nel suo complesso , possono perseguire " ( Corte cost .
buroc13 Ulteriori interventi del legislatore , peraltro , sono non solo opportuni , ma in alcuni casi anche necessari , per rendere il sistema più efficace e congruente .
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