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giudizio per rispondere del reato di cui | agli | artt . 113 e 449 c.p. secondo la seguente |
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amministratore del condominio sito in Lecco | alla | via T.T. ai civici numeri 29 , 31 , 33 |
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condominio sito in Lecco alla via T.T. | ai | civici numeri 29 , 31 , 33 e 35 , concorreva |
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cagionare , per colpa , un vasto incendio , | al | tetto e sottotetto dello stabile del predetto |
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predetto condominio , che si propagava | all' | intero edificio ; canna fumaria a proposito |
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Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata | al | G. , il detto perito aveva segnalato che |
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violazione degli obblighi e dei doveri correlati | all' | ufficio ricoperto : sia avendo omesso , |
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coibentato , posizionato peraltro in aderenza | al | sottotetto ed in violazione al Regolamento |
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aderenza al sottotetto ed in violazione | al | Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune |
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assolveva il V. , e condannava R. , Z. e G. | alle | rispettive pene ritenute di giustizia , |
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rispettive pene ritenute di giustizia , oltre | al | risarcimento dei danni in favore delle |
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la Corte d' Appello di Milano concedeva | al | G. il beneficio della non menzione della |
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prospettate dagli appellanti . Con riferimento | alla | posizione del G. , la Corte territoriale |
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assemblea dei condomini , ma altresì , | ai | sensi dell' art . 1130 cod . civ . , l' |
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atti conservativi dei diritti inerenti | alle | parti comuni dell' edificio ; c ) a fronte |
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penale e vizio motivazionale in ordine | all' | affermazione di colpevolezza con censure |
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fumaria doveva ritenersi riconducibile | al | proprietario della stessa , non costituendo |
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mentre alcun mandato era stato conferito | al | G. affinché si attivasse nelle sedi competenti |
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diffida del 15 gennaio 2002 aveva assegnato | al | dott . B. ed al R. il termine di 15 giorni |
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gennaio 2002 aveva assegnato al dott . B. ed | al | R. il termine di 15 giorni - poi prorogato |