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Se , invece , il documento è intestato al familiare a carico , è possibile specificare con
una
annotazione sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto .
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Dopo
una
breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria .
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Sono forme pensionistiche complementari : fondi negoziali ; i pensione i fondi pensione preesistenti , istituiti anteriormente al novembre 1992. Nelle forme collettive l' adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all' appartenenza ad
una
determinata azienda , gruppo di aziende , comparto o settore produttivo .
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Il lavoratore che ha deciso di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro , può , comunque , modificare in seguito la scelta e destinare il TFR ad
una
forma pensionistica da lui stesso individuata .
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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare
una
pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria .
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Le forme pensionistiche complementari possono realizzare il loro obiettivo , che è quello di costruire
una
pensione integrativa in favore di chi vi aderisce , attraverso la raccolta dei contributi e il loro investimento in mercati finanziari .
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Ricorrere alla previdenza complementare , attraverso l' adesione ad un fondo pensione o la sottoscrizione di
una
polizza pensionistica , significa , sostanzialmente , fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurare l' integrazione della pensione ordinaria .
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Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 , cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di
una
posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria .
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A partire dal primo versamento effettuato , il fondo pensione apre , per ciascun lavoratore iscritto ,
una
posizione individuale che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica una ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di
una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento ; ATTENZIONE b ) esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia , previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982 , n. 297 , nella stessa percentuale di TFR " maturando " conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; c ) riduzione del costo del lavoro , attraverso
una
riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR " maturando " conferito .
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È prevista , inoltre ,
una
riduzione di detta aliquota pari a 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali ( vedi tabella ) .
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È prevista , inoltre ,
una
riduzione di detta aliquota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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Così come previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale , anche su quelle in forma di rendita è operata da parte di chi la eroga
una
ritenuta a titolo d' imposta , sulla parte imponibile , con l' aliquota del 15 per cento .
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In particolare , nei casi di riscatto evidenziati nel paragrafo precedente , si applica
una
ritenuta a titolo d' imposta con l' aliquota del 15 per cento , ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari , con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali .
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Se il riscatto avviene per cause diverse da quelle sopra indicate , sulle somme percepite si applica
una
ritenuta a titolo d' imposta del 23 per cento .
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In alcuni casi è inoltre necessario possedere
una
sorta di " anzianità " di iscrizione .
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