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44 del D.P.R. n. 380 / 2001 , non avendo essi osservato , nella specie ,
una
disposizione regionale che si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento e non sarebbe sanzionarle penalmente per il principio della riserva di legge in materia penale ; la violazione degli artt .
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Il DURC rappresenta , dunque , un utile strumento per l' osservazione delle dinamiche del lavoro ed
una
forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti .
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44 , 1° comma - lett. a ) , del D.P.R. n. 380 / 2001 si riferisce testualmente alle disposizioni di legge " previste nel presente titolo " , vale a dire il titolo IV della prima parte del testo unico in materia edilizia , comprendente gli articoli da 27 a 51 , e ciò si palesa come
una
formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente ( l' art 20 , lett. a , della legge n. 47 / 1985 ) , che , punendo " l' inosservanza delle norme , prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge , dalla legge 17 agosto 1942 , n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni " , veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia , comprensiva - secondo parte della giurisprudenza ( vedi Cass .
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20 della legge n. 47 / 1985 , le Sezioni Unite hanno ravvisato "
una
gradualità crescente delle pene edittali in rapporto al grado di lesione dell' interesse tutelato " , rilevando in particolare che " la previsione della lettera a ) comprende le trasgressioni residuali , sempreché apprezzabili penalmente , cioè non depenalizzate " .
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Nella specie , in conclusione , il Tribunale ha correlato la sanzione penale alla inosservanza di
una
normativa prevista dalla legislazione statale e da quella regionale non a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il quale , in sede propria , il legislatore statale ha inteso comminare soltanto sanzioni amministrative .
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La legge regionale n. 1 / 2005 ( Norme per il governo del territorio ) - a giudizio del giudice di merito - " costituisce uno strumento urbanistico ed è anzi lo strumento-cardine del governo del territorio nella Regione Toscana " , e gli imputati , attraverso la loro condotta intempestiva , hanno violato
una
prescrizione fondamentale , stabilita anche per finalità di governo del territorio ed avente natura sostanziale perché da essa dipende l' efficacia del titolo abilitativo , ovvero la possibilità di eseguire i lavori autorizzati .
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c.p.p. , poiché , essendovi stata diversa qualificazione giuridica del fatto ad opera del giudice ed essendo stata affermata la responsabilità per un reato suscettibile di oblazione , lo stesso giudice avrebbe dovuto mettere gli imputati in condizione di accedere a detta causa estintiva del reato ; la incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale , in
una
situazione in cui esso , comportando l' iscrizione della condanna nel casellario giudiziale , si risolve sostanzialmente in un pregiudizio per gli imputati .
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