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4 luglio 2006 per l' acconto Irap , occorre fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto , e quindi il 12 agosto 2006. Dunque , i soggetti Ires per i quali alle predette date erano già trascorsi i termini di versamento applicano le nuove disposizioni con il versamento della seconda o unica rata di acconto , e va sottolineato che si tratta della maggior parte dei contribuenti , per i quali rilevava la data di scadenza del 20 giugno 2006. Inoltre , l' Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che
tale
criterio va applicato anche per le società e gli enti che si sono avvalsi della facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza , con la maggiorazione dello 0,40 per cento ( articolo 17 , comma 2 , Dpr n. 435 del 2001 ) ; per cui , tali soggetti , pur non avendo ancora versato la prima rata alla data del 4 luglio 2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati a rideterminare sin da subito quanto dovuto a titolo di acconto .
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Si tratta di quei soggetti per i quali
tale
scadenza cadeva già in modo naturale oltre la data del 4 luglio ( ai fini Ires ) o del 12 agosto ( ai fini Irap ) .
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In
tale
ipotesi , è chiaro che entro il 20 gennaio 2007 sarà operata anche la rideterminazione dell' acconto Ires .
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L' Agenzia delle entrate ha chiarito che , in
tale
ipotesi , la società in esame è tenuta a rideterminare e a versare l' acconto Ires applicando le disposizioni introdotte dall' articolo 36 , comma 34 , del decreto in esame , già a partire dalla prima rata di acconto , e cioè entro la scadenza del 20 luglio .
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In merito , va ricordato che la modifica legislativa in esame non preclude al contribuente la possibilità di calcolare l' acconto ricorrendo al metodo previsionale , ma è il caso di sottolineare che , anche alla luce della disposizione in commento , tranne in casi abbastanza particolari ,
tale
calcolo si presenta abbastanza complesso e rischioso , in termini di eventuali sanzioni comminabili qualora dalle risultanze del modello Unico 2007 emergano valori divergenti .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto