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buroc19 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
buroc19 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che , poiché il procedimento disciplinare non ha avuto luogo nel termine di giorni 30 successivi alla scadenza del termine per il deposito di memorie , ma successivamente , il mancato rispetto di tale termine ha determinato l' estinzione del procedimento .
buroc19 Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile , si è limitata a dire che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente .
buroc19 Secondo il notaio ricorrente tale documentazione era costituita solo da un elenco formato dalla stessa banca denunziante e che egli aveva restituito sia l' importo di Euro .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che erroneamente la corte ha ritenuto che sussistesse tale mancanza di collaborazione per non avere esso incolpato fatto pervenire al Consiglio dell' ordine entro 15 giorni dalla contestazione alcun scritto difensivo .
buroc19 144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare la gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
buroc19 144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare la gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
buroc19 art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta " in bonam partem " , dotata di propria autonomia concettuale e giuridica , ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali corrispondere , di fatto , alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale , senza che tale procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica .
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