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buroc02 I certificati rilasciati in base a tale sistema assicurano il rispetto dei requisiti di cui al comma 3. 6. I certificati rilasciati a norma del comma 5 sono validi in tutta la Comunità europea .
buroc02 sono apportate le seguenti modificazioni : a ) all' articolo 2 , comma 4 , dopo la lettera c ) è aggiunta la seguente : " c-bis ) alle ferrovie storiche , museali e turistiche che operano su una propria rete , comprese le officine di manutenzione , i veicoli e il personale che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale ( RIN ) di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo ; f-ter ) soggetto responsabile della manutenzione : soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo , registrato in quanto tale nel RIN ; f-quater ) veicolo : veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria , con o senza trazione .
buroc02 In tale caso sono concesse deroghe per periodi non superiori ai cinque anni .
buroc02 7. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere
buroc02 che vi lavora " ; b ) all' articolo 3 , comma 1 , dopo la lettera f ) sono inserite le seguenti : " f-bis ) detentore : il soggetto o l' entità che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale ( RIN ) di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010 , n. 191 ; può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo ; f-ter ) soggetto responsabile della manutenzione : soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo , registrato in quanto tale nel RIN ; f-quater ) veicolo : veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria , con o senza trazione .
buroc02 Sulle reti regionali , per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra , possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell' infrastruttura , o facenti parte della società che gestisce l' infrastruttura ; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 , n. 753 " ; m ) nell' allegato II il punto 17 è abrogato ; n ) nell' allegato III , al punto 2 , lettera c ) , le parole : " nelle norme nazionali di sicurezza di cui all' articolo 11 e all' allegato II ; " sono sostituite dalle seguenti : " nelle norme nazionali di sicurezza di cui all' articolo 12 e all' allegato II ; " .
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