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buroc38 ) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
buroc38 40 del codice penale e vizio motivazionale in ordine all' affermazione di colpevolezza con censure che possono così riassumersi : a ) insussistenza per il G. di qualsiasi obbligo di intervenire per impedire l' evento posto che il cattivo posizionamento della canna fumaria doveva ritenersi riconducibile al proprietario della stessa , non costituendo una proprietà condominiale ; dopo le verifiche effettuate sulla canna fumaria dal tecnico di fiducia del condominio , ing .
buroc38 I principi enucleabili dalla sentenza Franzese possono così riassumersi : 1 ) il nesso causale può essere ravvisato quando , alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base
buroc38 condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che , ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell' evento hic et nunc , questo non si sarebbe verificato , ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ; 2 ) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti
buroc38 legge statistica la conferma , o meno , dell' ipotesi accusatoria sull' esistenza del nesso causale , poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell' evento , comportano la neutralizzazione dell' ipotesi prospettata dall' accusa e l' esito assolutorio del giudizio ; 4 ) alla Corte di Cassazione , quale giudice di legittimità , è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd .
buroc38 poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto , sulla base delle circostanze del fatto e dell' evidenza disponibile , così che , all' esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l' interferenza di fattori alternativi , risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell' evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ; 3 ) l' insufficienza , la contraddittorietà e l' incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale , quindi il ragionevole dubbio , in base all' evidenza disponibile , sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell' evento , comportano la neutralizzazione dell' ipotesi prospettata dall' accusa e l' esito assolutorio del giudizio ; 4 ) alla Corte di Cassazione , quale giudice di legittimità , è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd .
buroc38 principi di diritti enunciati da questa Corte , quali appena ricordati , i giudici del merito , ai fini dell' affermazione di colpevolezza del G. in ordine al reato ascrittogli , avrebbero dovuto dunque procedere ad un duplice accertamento : 1 ) individuare la condotta in concreto esigibile dal G. in relazione alla posizione di garanzia dello stesso ; 2 ) accertare se , una volta posta in essere dal G. la condotta così individuata , e ( secondo la contestazione ) colposamente omessa , l' evento non si sarebbe verificato : e ciò al fine di poter giungere , sulla base del compendio probatorio disponibile - ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi - alla conclusione che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica ( cd .
buroc38 Ed invero , una volta individuata la condotta ( ritenuta ) doverosa del G. , in base ai criteri di accertamento ed ai canoni interpretativi indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese , i giudici del merito avrebbero poi dovuto procedere al giudizio controfattuale , e verificare quindi - indicando compiutamente le ragioni del convincimento espresso , onde consentire a questa Corte di poter effettuare il controllo di legittimità sul contesto giustificativo della decisione - se sussistevano le condizioni per poter giungere alla conclusione , sulla base del compendio probatorio disponibile , ed esclusa altresì l' interferenza di fattori alternativi , che la condotta omissiva del G. era stata condizione necessaria dell' evento con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica .
buroc38 In proposito , la Corte ha ritenuto di poter motivare la ritenuta sussistenza del nesso causale così testualmente esprimendosi : Tale colpevole inerzia ebbe dunque un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento dannoso , cooperando con la condotta non meno colposa di R. e Z. , di cui si è detto , della quale G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto s'era ormai da lungo tempo dibattuto nelle assemblee di condominio ( pag .
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