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econo12 affermato o ribadito nel regolamento che : le società destinatarie dei conferimenti previsti dall' articolo 7 , commi 2 e 5 , della legge n. 218 / 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini
econo12 1990 , comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai conferimenti stessi , nonché le società che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato articolo 7 , comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava
econo12 Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo , la differenza su cui è applicata l' imposta sostitutiva è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute , mentre i fondi o le riserve che siano stati iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati a imposta per l' importo corrispondente a tale differenza , al netto dell' imposta sostitutiva .
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