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In un secondo tempo ,
sono
stati fissati principi e regole .
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Dopo una breve descrizione delle varie forme pensionistiche complementari , si porrà l' attenzione sulle regole fiscali che disciplinano la materia , tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2007. Le forme pensionistiche complementari
sono
forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria .
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Esse
sono
attuate mediante : fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale ( c.d. " fondi chiusi " ) ; fondi aperti che ricevono adesioni collettive ; fondi preesistenti .
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Le forme individuali
sono
attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali .
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a dire , contratto di lavoro in somministrazione , intermittente , ripartito , a tempo parziale , apprendistato , inserimento , a progetto , occasionale ; i lavoratori autonomi ( compresi i titolari di reddito d' impresa ) e i liberi professionisti ; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro ; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari , nonché coloro che svolgono , senza vincolo di subordinazione , lavori non retribuiti , in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non
sono
titolari di pensione diretta .
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Fondi pensione preesistenti I fondi pensione preesistenti
sono
forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente ( come , ad esempio , la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati ) .
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Le regole che disciplinano il rapporto con l' iscritto
sono
contenute , oltre che nella polizza assicurativa , in un apposito regolamento , redatto in base alle direttive della COVIP , e dalla stessa autorizzato , al fine di garantire all' aderente stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari .
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ATTENZIONE I contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro ( o committente )
sono
deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro .
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In sostanza , dal punto di vista fiscale , i contributi versati a forme pensionistiche di Paesi sopra indicati
sono
stati equiparati a quelli italiani .
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In tal caso , però , la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone
sono
a carico spetta per l' ammontare non dedotto dalle persone stesse , fermo restando l' importo complessivo di 5.164,57 euro .
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Se il contribuente a favore del quale
sono
stati versati i contributi è a carico di più persone , il beneficio fiscale spetta a colui il quale è intestato il documento comprovante la spesa .
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Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR , in favore del datore di lavoro
sono
previste le seguenti misure compensative : a ) deducibilità , dal reddito d' impresa , di un importo pari al 4 per cento dell' ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l' erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato , dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
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I fondi pensione in regime di contribuzione definita , gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione ,
sono
soggetti all ' imposta sostitutiva dell ' 11 per cento , a titolo definitivo .
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I fondi pensione il cui patrimonio , alla data del 28 aprile 1993 , risulti direttamente investito in beni immobili ,
sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio relativo agli immobili .
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Per " vecchi " fondi pensione si intendono le forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 , n. 421. Tali fondi pensione , in regime di prestazioni definite e gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione ,
sono
soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell ' 11 per cento , se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti .
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Ai fini del prelievo fiscale , le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche ( sia in forma di capitale che di rendita )
sono
considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione .
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ATTENZIONE ATTENZIONE Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale
sono
assoggettate a tassazione per il loro ammontare complessivo , al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ( da assumere al netto dell' imposta ) .
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Le prestazioni pensionistiche complementari , erogate in forma di rendita ,
sono
imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e , dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell' ammontare della posizione individuale maturata , che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione ( di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell' articolo 44 del TUIR ) , se determinabili .
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Come appare evidente dalla tabella , le aliquote
sono
particolarmente favorevoli se confrontate con le aliquote Irpef ordinarie .
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Per il calcolo dell' anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni ,
sono
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari , maturati dall' aderente , per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale .
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