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( L ) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82. ( L ) ( 1 ) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore .
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( L ) 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82. ( L ) ( 1 ) 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
sono
sottoscritte dall' interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore .
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Sezione II Certificati Articolo 40 ( L ) Certificazioni contestuali 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati , qualità personali e fatti , concernenti la stessa persona , nell' ambito del medesimo procedimento ,
sono
contenute in un unico documento .
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2. I certificati anagrafici , le certificazioni dello stato civile , gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile
sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l' interessato dichiari , in fondo al documento , che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio .
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Il procedimento per il quale gli atti certificativi
sono
richiesti deve avere comunque corso , una volta acquisita la dichiarazione dell' interessato .
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In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 76. Articolo 42 ( R ) Certificati di abilitazione 1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all' esercizio di determinate attività , ancorché definiti " certificato " ,
sono
denominati rispettivamente " diploma " o " patentino " .
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In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma
sono
tenuti ad acquisire d' ufficio le relative informazioni , previa indicazione , da parte dell' interessato , dell' amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti , ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall' interessato .
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( R ) 4. Al fine di agevolare l' acquisizione d' ufficio di informazioni e dati relativi a stati , qualità personali e fatti , contenuti in albi , elenchi o pubblici registri , le amministrazioni certificanti
sono
tenute a consentire alle amministrazioni procedenti , senza oneri , la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici , nel rispetto della riservatezza dei dati personali .
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( R ) 5. In tutti i casi in cui l' amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati , qualità personali e fatti presso l' amministrazione competente per la loro certificazione , il rilascio e l' acquisizione del certificato non
sono
necessari e le suddette informazioni sono acquisite , senza oneri , con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza .
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( R ) 5. In tutti i casi in cui l' amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati , qualità personali e fatti presso l' amministrazione competente per la loro certificazione , il rilascio e l' acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono
acquisite , senza oneri , con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza .
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( R ) Articolo 44 ( R ) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1. Gli estratti degli atti di stato civile
sono
richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e , ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all' estero , vengono acquisiti d' ufficio .
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( R ) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge , nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi , tutti gli stati , le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell' articolo 46
sono
comprovati dall' interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .
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Il modulo contiene anche l' informativa di cui all' articolo 10 della legge 31 dicembre 1996 , n. 675. 3. In tutti i casi in cui
sono
ammesse le dichiarazioni sostitutive , le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze .
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2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni
sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l' intero anno scolastico .
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