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9 novembre 1994 ; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna ; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della
società
ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che
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la legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 19 , comma 2 , della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della
società
AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I
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della legge 10 ottobre 1990 n. 287 ; VISTO , in particolare , l' articolo 11 della legge 24 novembre 1981 , n. 689 ; VISTA la propria delibera del 10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla
società
ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il
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10 agosto 1994 , con la quale disponeva l' avvio del procedimento per l' eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la
società
intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
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all' articolo 19 , comma 2 , della legge n. 287 / 90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della
società
ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
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90 , nei confronti della società ALITALIA Spa per omessa comunicazione preventiva della acquisizione del controllo della società AVIANOVA Spa ; VISTI gli atti del procedimento ; RITENUTA la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della
società
MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una società che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
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la propria competenza ; VISTI gli atti prodotti dalla società ALITALIA Spa in data 28 luglio 1994 , 2 e 4 agosto 1994 , 15 settembre 1994 , 28 ottobre 1994 e 7 novembre 1994 , con cui la società intendeva altresì comunicare tardivamente la realizzazione dell' operazione di concentrazione ; SENTITI in data 10 ottobre 1994 i rappresentanti della società ALITALIA Spa ed in data 18 ottobre 1994 i rappresentanti della società MERIDIANA Spa ; CONSIDERATO che , nel corso dell' istruttoria , sono emersi i elementi : I parti ALITALIA Spa ( di seguito ALITALIA ) è una
società
che svolge l' esercizio di linee aeree per il A.T.I. Spa ha realizzato nell' anno 1993 un fatturato pari a 1.327 miliardi di lire .
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3. AVIANOVA Spa ( di seguito AVIANOVA ) è una
società
attiva nel trasporto aereo civile su linee nazionali ed internazionali .
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La
società
non detiene alcuna partecipazione in altre società .
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La società non detiene alcuna partecipazione in altre
società
.
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In data 7 giugno 1989 la
società
A.T.I. ha acquisito il controllo della società AVIANOVA congiuntamente alla società MERIDIANA Spa ( di seguito MERIDIANA ) , con una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale .
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In data 7 giugno 1989 la società A.T.I. ha acquisito il controllo della
società
AVIANOVA congiuntamente alla società MERIDIANA Spa ( di seguito MERIDIANA ) , con una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale .
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In data 7 giugno 1989 la società A.T.I. ha acquisito il controllo della società AVIANOVA congiuntamente alla
società
MERIDIANA Spa ( di seguito MERIDIANA ) , con una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale .
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Contestualmente , IMI BANK ha acquisito una quota pari al 5 % da A.T.I. Pertanto , in seguito a tale operazione , A.T.I. ha mantenuto una quota pari al 45 % nel capitale sociale della
società
, mentre il restante 55 % è stato acquisito dai suddetti investitori istituzionali .
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Alla stessa data i soci di riferimento hanno stipulato una scrittura privata mediante la quale convenivano espressamente di attribuire ad A.T.I. la responsabilità della gestione della
società
.
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, sia per quanto concerne la gestione della
società
, sia per eventuali modifiche statutarie concordate fra le parti che si rendessero opportune nell' interesse della società ( articolo 4 ) e si impegnavano altresì a non cedere le proprie partecipazioni azionarie a terzi senza il consenso formale ed espresso dell' A.T.I .
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, sia per quanto concerne la gestione della società , sia per eventuali modifiche statutarie concordate fra le parti che si rendessero opportune nell' interesse della
società
( articolo 4 ) e si impegnavano altresì a non cedere le proprie partecipazioni azionarie a terzi senza il consenso formale ed espresso dell' A.T.I .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali
società
controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale
società
controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La società ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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Dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione di AVIANOVA emerge infine che , relativamente all' esercizio 1991 , figuravano quali società controllanti della stessa sia A.T.I. che MERIDIANA , mentre , relativamente all' esercizio 1992 , figura quale società controllante solo A.T.I. La posizione di ALITALIA 7. La
società
ALITALIA , nella memoria prodotta e nell' audizione del 10 ottobre 1994 , ha sostenuto di non aver proceduto ad effettuare la comunicazione dell' operazione realizzata in data 18 dicembre 1992 , in quanto la società A.T.I. già dal 1989 , anno di acquisizione del 50 % del capitale sociale di AVIANOVA , esercitava sulla società un controllo esclusivo .
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