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" si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario " i beni devono subire una movimentazione fisica da uno Stato membro all' altro , indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione siano effettuati dal cedente , dal cessionario o da terzi per loro conto l' operazione deve vedere coinvolti soggetti passivi d' imposta e , inoltre , deve essere verificato lo " status di operatore economico del cedente comunitario e del cessionario nazionale " ( articolo 38 , comma 2 , Dl n. 331 / 93 ) ,
sia
che trattasi di acquisti che di cessioni ( circolare n. 13 / E del 23 / 02 / 1994 ) .
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A ciò va aggiunto che il comma 2 dell' articolo 40 del Dl n. 331 / 93 , con il quale è definito il criterio territoriale degli acquisti comunitari ( devono riguardare beni originari di altro Stato membro ) , precisa che gli stessi si considerano effettuati nel territorio dello Stato " quando l' acquirente è ivi soggetto d' imposta , salvo che
sia
comprovato che l' acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene " .
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Inoltre , " è comunque effettuato senza pagamento dell' imposta l' acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d' imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell' imposta relativa " ( triangolazione comunitaria ) Pertanto , nel caso in cui l' acquirente
sia
un soggetto passivo d' imposta , l' acquisto può essere considerato come effettuato nel territorio dello Stato , a meno che l' Iva non venga assolta in un altro Stato di destinazione del bene , attraverso l' individuazione del " cessionario designato " .
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Se le stesse operazioni sono effettuate da un soggetto passivo d' imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato , gli obblighi possono essere adempiuti dal rappresentante fiscale nominato ai sensi del secondo comma dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , salvo che
sia
avvenuta l' identificazione diretta , prevista dall' articolo 35-ter del Dpr n. 633 / 72. Deroghe a tali principi sono previste dal secondo comma dello stesso articolo 44 : nelle operazioni triangolari comunitarie , cioè quelle in cui un operatore di uno Stato comunitario acquista dei beni in un altro Stato membro , disponendo l' invio direttamente a un terzo operatore di un altro Stato membro ( articolo 38 , comma 7 , Dl n. 331 / 1993 ) , il soggetto debitore dell' imposta è il " cessionario designato " per le prestazioni relative a beni mobili , per
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In connessione a ciò , va rilevato come
sia
prevista la " non imponibilità " per " le cessioni a titolo oneroso di beni , trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro , dal cedente o dall' acquirente , o da terzi per loro conto , nei confronti di cessionari soggetti d' imposta ...
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La circolare n. 13 / E del 23 / 2 / 1994 sottolinea che " nell' ipotesi in cui l' acquirente
sia
un privato consumatore non si rende applicabile il beneficio della non imponibilità , atteso che questi , non essendo identificato ai fini IVA , non può realizzare una cessione intracomunitaria ...
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Può , infatti , verificarsi , che nella operazione
sia
coinvolto , oltre a un operatore comunitario , anche un soggetto appartenente a un paese extra europeo ( triangolazione extracomunitaria ) .
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Considerando il dettato del comma 2 dell' articolo 7 del Dpr n. 633 / 72 , si deve ritenere che l' operazione
sia
fuori dal campo di applicazione dell' Iva , poiché i beni non possono essere considerati " esistenti " nel territorio nazionale .
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3. Operatore italiano destinatario dei beni In questa ultima ipotesi , l' operatore italiano funge da acquirente , ma può verificarsi che , alternativamente , il promotore
sia
comunitario o extracomunitario .
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