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econo08 Al riguardo si ritiene che il comportamento corretto da parte dell' acquirente sia quello di non aspettare il momento del rogito ( se questo avrà ancora luogo ) , ma di comunicare senza indugio al cedente la nuova situazione che si è venuta a creare , avendo cura di reperire e conservare tutta la documentazione che possa giustificare le scelte operate .
econo08 Anche in questo caso una discrasia tra i dati in possesso del commissionario e quanto dichiarato dal committente impongono al primo , se non a proprio rischio , di non fatturare con aliquota ridotta al 4 % , a nulla valendo eventuali " dichiarazioni " di esenzione da responsabilità rilasciate dal secondo .
econo08 Da tenere presente che la " dichiarazione " , anche se resa in sede di rogito , non sana eventuali fatturazioni con aliquota ridotta fatte in assenza del contratto preliminare .
econo08 5 L' appalto / subappalto per la costruzione di unità immobiliari con caratteristiche non di lusso da parte di soggetto " prima casa " oppure commissionate da imprese del settore edilizio o da cooperative edilizie e loro consorzi , anche se a proprietà indivisa Una seconda ipotesi che indirettamente utilizza la normativa dalla nota II-bis appena analizzata , riguarda la costruzione di un' unità immobiliare con caratteristiche non di lusso da parte di un privato in possesso dei requisiti " prima casa " .
econo08 In queste ipotesi , per rendersi conto se i committenti hanno le caratteristiche soggettive stabilite dalla norma , è opportuno che il commissionario richieda una fotocopia dello statuto dove viene indicato l' oggetto sociale o , nel caso di impresa individuale , di una visura camerale .
econo08 La procedura corretta , in quest' ultima ipotesi , impone al cedente di fatturare gli acconti con aliquota del 10 % e di rettificare le fatture successivamente , all' atto del rogito ( ovviamente se in quella sede viene resa la dichiarazione ) , ai sensi dell' art .
econo08 Riguardo alle caratteristiche dell' immobile è , ovvio che nel caso dei cosiddetti " appalti chiavi in mano " le imprese appaltatrici sono perfettamente in grado di verificare se l' immobile avrà , una volta ultimato , le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. Invece , nel caso delle costruzioni cosiddette in economia , soprattutto per le imprese che effettuano i primi lavori ( operazioni di scavo , sbancamento , predisposizione delle strutture portanti ecc .
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