buroc19 |
Avverso
questa
decisione proponeva reclamo il C.F. La corte di appello di Firenze , con sentenza depositata il 12.4.2010 , rigettava il reclamo .
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buroc19 |
Avverso
questa
sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. , che ha anche presentato memoria .
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buroc19 |
È giurisprudenza costante di
questa
Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto
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buroc19 |
Con motivazione immune da censure in
questa
sede di sindacato di legittimità , la corte ha ritenuto che l' illecita condotta del notaio , consistita nell' avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi era non solo provata documentalmente , ma anche ammessa implicitamente in sede di reclamo dal notaio , il quale assumeva infondatamente che essa era lecita .
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buroc19 |
Essendo
questa
la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione prima e dalla Corte di merito poi , correttamente è stato ritenuto che ciò integrava compromissione del decoro o del prestigio della classe notarile .
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buroc19 |
Infatti , in quanto essenzialmente finalizzata a consentire al notaio iscritto di esercitare tempestivamente il suo diritto di difesa , la semplice richiesta di deduzioni nella fase preliminare del procedimento disciplinare non comporta , in caso di mancata risposta , alcuna sanzione disciplinare , costituendo
questa
solo una modalità della linea difensiva .
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buroc19 |
Osserva
questa
Corte che , pur risultando la legge notarile anteriore all' introduzione nel nostro ordinamento della norma di cui all' art .
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buroc19 |
Vale anche in
questa
sede , quanto ritenuto da questa Corte in sede penale , per cui il riconoscimento / diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito , il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l' adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo .
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buroc19 |
Vale anche in questa sede , quanto ritenuto da
questa
Corte in sede penale , per cui il riconoscimento / diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito , il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l' adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo .
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buroc19 |
La Corte territoriale ha , infatti , rilevato che nell' ambito della valutazione della meritevolezza delle attenuanti generiche non potesse tenersi conto della restituzione dei titoli , poiché essa non era stata spontanea , ma necessitata da un provvedimento cautelare dell' AGO ex art. 700 c.p. Trattasi di valutazione di merito immune da vizi di legittimità rilevabili in
questa
sede di sindacato di legittimità .
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