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142 c.d.s. ) , ma diverse sono le ragioni giuridiche portate - quale critica al provvedimento giurisdizionale impugnato - all' esame di
questa
Corte ; ragioni che è necessario esaminare secondo due ordini di argomentazioni , tenuti divisi secondo i motivi di ricorso , sopra riassunti .
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Orbene , a tal riguardo ,
questa
Corte , con unanime orientamento ( con particolare chiarezza Cassazione 12190 / 1999 ) , ha stabilito che nel giudizio di opposizione all' ordinanza-ingiunzione , avuto riguardo al suo oggetto limitato all' accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall' amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale ( poteri istruttori ufficiosi , inappellabilità delle decisioni etc .
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Tale motivo , pertanto , non potendo farsi valere in
questa
sede deve essere rigettato .
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Una volta esclusa la possibilità di controvertere - in
questa
sede - del diritto al risarcimento del danno , va esaminato il primo motivo di ricorso , riguardante la legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida del ricorrente , sia per la mancata audizione dell' interessato che per la mancata possibilità di espletamento delle sue difese , in sede procedimentale , impedita dalla rapidità della decisione amministrativa adottata dal Prefetto di Reggio Calabria .
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in
questa
sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
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Va premesso che
questa
Corte , in analoga fattispecie , ha già deciso ( 6475 / 2000 ) che , il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano ( precedentemente ) proceduto al rilevamento dell' infrazione , è rilevante ai fini della validità della contestazione , poiché l' art .
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201 del codice , prevede che il verbale sia compilato dall ' " organo accertatore " : espressione ,
questa
, che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell' organo , e sia abilitato , in siffatta qualità , a compiere gli accertamenti di competenza dell' organo stesso , senza alcuna distinzione fra componenti dell' organo che abbiano assistito all' infrazione , e componenti che non vi abbiano assistito .
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Esso è motivo del tutto nuovo e , pertanto , inammissibile in
questa
sede .
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8. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell' intimata Prefettura di Reggio Calabria esonera
questa
Corte dal provvedimento sulle spese .
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