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econo02 Dunque , in linea generale , la rideterminazione dell' acconto Ires / Irap , calcolato con il metodo storico , va operata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in presenza delle disposizioni del citato decreto , e va effettuata , integrando i relativi versamenti , entro la naturale scadenza della seconda o unica rata di acconto ( novembre ) ; un discorso a parte meritano invece i soggetti con periodo d' imposta sfalsato o i " contribuenti " che approvano il bilancio entro il termine " lungo " di 180 giorni dalla chiusura dell' esercizio , ai sensi dell' articolo 2364 del Codice civile , fermo restando che è in ogni caso consentito il ricorso al metodo previsionale .
econo02 Peraltro , non va dimenticato che l' acconto dovuto ai fini Ires ( e Irap ) per il periodo d' imposta 2006 va calcolato assumendo , come imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell' articolo 5-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005 , n. 203 , convertito , con modificazioni , dalla legge 2 dicembre 2005 , n. 248 ( " dividend washing " ) .
econo02 del decreto , dispone che " In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000 , n. 212 , nella determinazione dell' acconto dovuto dai soggetti di cui all' articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917 , e successive modificazioni , ai fini dell' imposta sul reddito delle società e dell' imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , si assume , quale imposta del periodo precedente , quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto ; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell' acconto " .
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