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buroc38 inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
buroc38 V. che il R. ad ottemperare a quanto ingiunto dal Comune di Lecco , circa l' opera 'de qua , con diffida del 4 aprile 2001 ; non essendo mutata la situazione , per la mancanza di qualsiasi intervento , ed a seguito di ulteriore sopralluogo e di una comunicazione della ASL , sollecitata dallo stesso G. , il Comune con diffida del 15 gennaio 2002 aveva assegnato al dott .
buroc38 Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco
buroc38 Bellucci , ed ulteriori intimazioni erano state trasmesse al G. solo per conoscenza ; e ) quanto all' accusa mossa al G. , di aver omesso di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell' edificio , l' impostazione dei giudici di merito sarebbe errata poiché quanto prescritto all' amministratore dall' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 era stato automaticamente attuato dalla attivazione del Sindaco e della ASL secondo la volontà espressa dai condomini nella delibera stessa ; f ) le omissioni del dottor Bellucci e del R. non avrebbero determinato l' insorgenza di una responsabilità concorsuale del G. , trattandosi di condotte autonome ed indipendenti , e l' intervento del Comune di Lecco avrebbe interrotto ogni rapporto di causalità ; g ) nella vicenda 'de qua avrebbe dovuto essere implicato a pieno titolo il dottor Bellucci , quale proprietario dei locali affittati al R. nonché della
buroc38 40 del codice penale , sia pure sotto profili non direttamente evidenziati dal ricorrente , il quale ha svolto considerazioni finalizzate prevalentemente a dimostrare l' asserita insussistenza di una posizione di garanzia per il G. Certamente è condivisibile l' assunto dei giudici del merito secondo cui , in via di principio generale , l' amministratore di un condominio è titolare di un obbligo di garanzia , quanto alla conservazione delle parti comuni dell' edificio condominiale : non può invero in altro modo interpretarsi il chiaro dettato dell' art .
buroc38 29 , 31 , 33 , 35 ; né rileva , ovviamente , che , per quanto concerne il pericolo di incendio riconducibile al difetto di installazione della canna fumaria , questa non appartenesse al condominio , bensì a terzi : ed invero , l' obbligo di intervento da parte di un amministratore di un condominio , a tutela delle parti comuni dell' edificio condominiale , prescinde dalla provenienza del pericolo .
buroc38 40 e 41 del codice penale ) in termini di alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica , abbiano inteso riferirsi non alla certezza oggettiva ( storica e scientifica ) , risultante da elementi probatori di per sé altrettanto inconfutabili sul piano della oggettività , bensì alla certezza processuale che , in quanto tale , non può essere individuata se non con l' utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie : certezza che deve essere pertanto raggiunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto sottoposto al suo esame , secondo un procedimento logico - analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria , la cui disciplina è dettata dal secondo comma dell' art .
buroc38 In proposito , la Corte ha ritenuto di poter motivare la ritenuta sussistenza del nesso causale così testualmente esprimendosi : Tale colpevole inerzia ebbe dunque un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento dannoso , cooperando con la condotta non meno colposa di R. e Z. , di cui si è detto , della quale G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto s'era ormai da lungo tempo dibattuto nelle assemblee di condominio ( pag .
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