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La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti
può
consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
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Né
può
costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell' ordinamento , che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili , al di là di quelli costituzionalmente garantiti ; e comunque un aspetto così delicato non può essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali , suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare .
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Solo il legislatore
può
e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi " effettiva " la volontà delle parti di ricorrere all' arbitrato ; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva .
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Solo il legislatore può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi " effettiva " la volontà delle parti di ricorrere all' arbitrato ; e solo esso
può
e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva .
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Né può costituire garanzia sufficiente il generico richiamo del rispetto dei principi generali dell' ordinamento , che non appare come tale idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di diritti indisponibili , al di là di quelli costituzionalmente garantiti ; e comunque un aspetto così delicato non
può
essere affidato a contrastanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali , suscettibili di alimentare contenziosi che la legge si propone invece di evitare .
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31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie
può
essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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Come è noto , nell' arbitrato di equità la controversia
può
essere risolta in deroga alle disposizioni di legge : si incide in tal modo sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro , rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale .
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A quest' ultima , nei diversi livelli in cui si articola ,
può
inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa delle controversie che insorgano in tali ambiti .
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Sulla base di tali indicazioni , non
può
non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell' art .
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31 ( disposizione espressamente richiamata dal comma 9 dello stesso articolo ) la clausola compromissoria
può
ricomprendere anche la " richiesta di decidere secondo equità , nel rispetto dei principi generali dell' ordinamento " .
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La introduzione nell' ordinamento di strumenti idonei a prevenire l' insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione
può
risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto : ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i princìpi della volontarietà dell' arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole .
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Del resto un arbitrato di equità
può
svolgere un ruolo apprezzabile ed utile solo a patto di muoversi all' interno di uno spazio significativo ma circoscritto in limiti certi e condivisi .
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