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Ora non c'è dubbio che il funzionamento di questo fondo , alimentato con una parte del gettito fiscale realizzato nelle regioni
più
ricche , esige un controllo sulla corretta applicazione dei meccanismi relativi al prelievo e al riparto delle entrate riscosse , ma soprattutto sul regolare , efficiente ed efficace utilizzo delle stesse da parte delle amministrazioni beneficiarie .
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Esso , infatti , può garantire in primo luogo , lo stesso approccio culturale e professionale ( conseguenza delle stesse modalità di reclutamento e formazione ) e , quindi , identico metro di giudizio , particolarmente prezioso nell' esercizio di un' attività , comprendente valutazioni sul buon andamento e la sana gestione amministrativa , largamente discrezionali ; secondariamente renderà molto
più
facile ed efficace il coordinamento , così come il confronto di esperienze e lo scambio di opinioni .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo
più
strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate per il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Il carattere collaborativo di questo controllo , se è
più
evidente quando si svolge sul bilancio preventivo , suscettibile di essere variato dopo la sua approvazione , non è estraneo neppure al controllo sui rendiconti .
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Ulteriori interventi del legislatore , peraltro , sono non solo opportuni , ma in alcuni casi anche necessari , per rendere il sistema
più
efficace e congruente .
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A - Con riguardo agli enti locali , l' annunciata revisione del loro ordinamento , dovrebbe fornire l' occasione : 1 ) per raccordare il nuovo controllo sui bilanci con quello sugli organi , al fine di introdurre misure sanzionatorie alle
più
gravi irregolarità contabili , ( a somiglianza di quanto già previsto per la mancata approvazione del bilancio ) ; 2 ) per rafforzare ( o introdurre ) la professionalità e l' indipendenza dei componenti ( o dell' unico titolare ) dell' organo di revisione , attraverso rinnovate modalità di nomina , che escludano ogni forma di scelta fiduciaria e di lottizzazione ; 3 ) per introdurre l' obbligo per gli enti di maggiori dimensioni di adottare la contabilità economica e redigere il bilancio consolidato al fine di consentire - a fronte del diffondersi del fenomeno dell' esternalizzazione dei servizi e
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B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso
più
incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore dei consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio nell' esercizio del coordinamento sulla finanza pubblica e dell ' armonizzazione dei bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di quanto avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
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proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità nell' impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e
più
impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
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