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Ed è
per
questa ragione che nel presente documento scritto , destinato agli atti delle Commissioni , mi limito a svolgere questo tema ; d' altra parte , contrariamente a quanto può apparire ad una prima lettura del testo costituzionale , la materia dei controlli non può ritenersi estranea alla riforma e rimessa alla piena discrezionalità del legislatore statale e regionale .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni
per
motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e
per
promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo
per
i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale
per
abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme per tutti i cittadini .
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119 della Costituzione , infatti , oltre a prevedere risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato in favore di comuni , province e regioni per motivi di solidarietà sociale e per promuoverne lo sviluppo economico , stabilisce anche che , con legge dello Stato , sia istituito un fondo perequativo per i territori con minori capacità fiscale per abitante , in modo da consentire loro , con il concorso delle altre risorse ordinarie , l' esercizio di tutte le funzioni di competenza , ivi compresa quella consistente nella erogazione delle prestazioni sociali al livello minimo , essenziale , uniforme
per
tutti i cittadini .
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Ma un controllo di questo tipo ,
per
essere credibile e accettato da tutti nelle sue risoluzioni finali , non potrebbe essere attribuito ad un organo che sia espressione dello stesso ordinamento e , quindi , delle stesse amministrazioni controllate , perché in questo caso resterebbe sempre il sospetto di parzialità .
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Consegue da questa peculiarità del nostro sistema che gli enti locali non potrebbero essere controllati da un organo della regione , neppure se configurato con le prerogative di indipendenza generalmente riconosciute alle istituzioni di controllo esterno , proprio
per
la posizione costituzionale di estraneità e pariordinazione dei rispettivi ordinamenti .
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Nella stessa audizione , con riguardo ai minori enti locali , avevo anche espresso preoccupazione
per
il fatto che fosse venuta meno , dopo l ' abolizione degli organi regionali di controllo , qualsiasi forma di controllo esterno sui bilanci , nonostante l' indubbio collegamento tra finanza locale e statale e l' interesse generale al rispetto delle regole contabili e all' equilibrio dei bilanci .
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Va segnalata , in primo luogo , la legge n. 131 del 2003 ( art. 7 , commi 7 , 8 e 9 ) , la cui disciplina - approvata anche dall' allora minoranza parlamentare - attribuisce alla Corte dei conti un controllo finanziario , rivolto ad assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio , anche in relazione ai vincoli discendenti dall' appartenenza all' Unione europea , ed un controllo più strettamente gestionale , di carattere collaborativo con le Amministrazioni controllate
per
il conseguimento degli obiettivi programmatici ed ottimali livelli di efficienza ed economicità della gestione .
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Si prevede , inoltre , l' istituzione in ogni capoluogo di regione di una sezione della Corte dei conti
per
il controllo , con finalità collaborativa , della gestione amministrativa e finanziaria di tutti gli enti territoriali , con referto agli organi rappresentativi delle rispettive collettività locali in ordine al conseguimento degli obiettivi programmatici e alle modalità dell' azione svolta .
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La legge citata si è anche preoccupata di evitare che l' organo di controllo ,
per
la sua appartenenza a una struttura unitaria , potesse operare - o comunque venisse percepito - come un organo dello Stato centrale , introducendo alcune innovazioni rivolte a collegare , sul piano organico e funzionale , le sezioni regionali con gli enti controllati .
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A tale fine è stata istituita - nell' esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte dei conti
per
quanto attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione delle autonomie " , presieduta dal presidente della Corte e composta da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali
per
l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida per il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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Nell' ambito della funzione di coordinamento svolta dalla nuova sezione vanno ricordate le delibere con le quali sono stati approvati gli indirizzi e i criteri generali per l' attività di referto finanziario annuale sul rendiconto delle regioni e sono state individuate e regolamentate alcune indagini di carattere comparativo su questioni comuni , nonché le linee guida
per
il coordinamento delle metodologie finalizzate alle rilevazioni sul funzionamento dei controlli interni di regioni e enti locali .
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Sono state inoltre fornite alle sezioni regionali indicazioni
per
lo svolgimento coordinato della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica a favore degli enti autonomi prevista dalla legge 131 nonché per l' interpretazione uniforme e l' esercizio di nuove competenze assegnate alla Corte dalle ultime leggi finanziarie .
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Sono state inoltre fornite alle sezioni regionali indicazioni per lo svolgimento coordinato della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica a favore degli enti autonomi prevista dalla legge 131 nonché
per
l' interpretazione uniforme e l' esercizio di nuove competenze assegnate alla Corte dalle ultime leggi finanziarie .
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Nel mese di luglio ( 7 luglio 2006 ) sono state emanate anche le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell' esercizio 2005. Per quanto , in particolare , riguarda gli enti locali , tali linee guida sono contenute in tre documenti ( distinti
per
i comuni sopra o fino a 5.000 abitanti e per le province ) , il cui contenuto è stato elaborato dopo una vasta consultazione e con il concorso di contributi esterni , tra cui quello delle stesse Associazioni rappresentative degli enti locali .
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Nel mese di luglio ( 7 luglio 2006 ) sono state emanate anche le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell' esercizio 2005. Per quanto , in particolare , riguarda gli enti locali , tali linee guida sono contenute in tre documenti ( distinti per i comuni sopra o fino a 5.000 abitanti e
per
le province ) , il cui contenuto è stato elaborato dopo una vasta consultazione e con il concorso di contributi esterni , tra cui quello delle stesse Associazioni rappresentative degli enti locali .
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Ulteriori interventi del legislatore , peraltro , sono non solo opportuni , ma in alcuni casi anche necessari ,
per
rendere il sistema più efficace e congruente .
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