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buroc01 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
buroc01 Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
buroc01 Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
buroc01 Non è però meno chiaro che , proprio per la sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
buroc01 Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
buroc01 709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
buroc01 709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
buroc01 709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
buroc01 189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
buroc01 189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
buroc01 277 c.p.c. potrà decidere su tutte le domande ed eccezioni ( ove , beninteso , reputi la causa documentale ) ovvero emettere la sola pronunzia parziale di separazione e rimettere la parti innanzi al G.I. per l' ulteriore corso del processo .
buroc01 Un' ultimo rimedio potrebbe per avventura essere individuato nella possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio attinente le residue domande introdotte con la separazione .
buroc01 Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
buroc01 La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000 n. 1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo , in seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
buroc01 709-ter c.p.c. , espressamente destinata a disciplinare esclusivamente le controversie insorte tra i genitori in ordine all' esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell' affidamento dei figli minori , ne ha attribuita la competenza al giudice del procedimento in corso ed ha altresì disposto che per i procedimenti di cui all' art .
buroc01 12-quater della legge 898 / 70 che per le cause relative ai diritti di obbligazione ( ad esempio , quelle aventi ad oggetto l' assegno divorzile o le quote del TFR : in tema vedi Cass .
buroc01 5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006 non ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
buroc01 Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
buroc01 317-bis c.c. , il quale , innovato nel suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio nella crisi dell' unione di fatto , sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell' interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni , in forza dell' art .
buroc01 In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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