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per quello di terzi , del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso , e ciò anche dopo la scadenza del contratto ; e ) comunicare tempestivamente alla Regione , ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non
per
cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare , per iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto .
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della sociale dell' impresa raggruppata , se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50
per
cento dei lavoratori dalla stessa occupati dell' appalto , la saranno dalla Puglia dall' appalto dell' impresa inadempiente .
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una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8
per
cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 5 ) una penale di ammontare all' 1,2 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza
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L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al per dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10
per
cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell' appalto se l' inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della lavoro nell' esecuzione 4 ) penale ammontare sociale
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Il Servizio Comunicazione Istituzionale , che è responsabile dell' esecuzione del contratto , si riserva la facoltà di rinnovare il servizio di anno in anno , fino all' importo di 1.000.000,00 , IVA esclusa ,
per
ciascun anno , per un massimo di anni due .
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20 FORO COMPETENTE In caso di controversie , per le non ammesso all' arbitrato , parti concordano Tutte le spese di registrazione , bollo e imposta di registro , del presente contratto sono a carico dell' Appaltatore che stabilisce Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell' imposta sul valore aggiunto
per
cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell' art .
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L' inadempimento alla clausola sociale , se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al
per
dei occupati dell' appalto del subappaltatore o dell' impresa consorziata responsabile delle seguenti penali : 1 ) una penale di ammontare pari 0,4 cento corrispettivo se alla dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell' esecuzione dell' appalto ; 2 ) una penale di ammontare pari 0,6 cento corrispettivo se alla sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l' 11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell' esecuzione dell' appalto ; 3 ) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell'
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L' Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari
per
eliminare errori , incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto .
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12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Le parti , ai sensi e
per
gli effetti dell' art .
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Inoltre , l' Appaltatore , nell' esecuzione del servizio , si obbliga a : - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti , impiegati nell' esecuzione dell' appalto , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria , vigenti nel territorio pugliese ; - garantire l' assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e
per
i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto , secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ; - eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato , fornendo a della l' elenco personale dei addetti - adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l' incolumità delle persone addette all' esecuzione delle prestazioni e dei terzi , ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi .
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L' appaltatore è altresì obbligato ,
per
i servizi da affidare in subappalto , ad estendere l' obbligo che precede ( d' ora in poi clausola sociale ) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell' adempimento di quest' ultimo .
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Inoltre , l' Appaltatore , nell' esecuzione del servizio , si obbliga a : - applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti , impiegati nell' esecuzione dell' appalto , le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria , vigenti nel territorio pugliese ; - garantire l' assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali
per
il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto , secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ; - eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato , fornendo a della l' elenco personale dei addetti - adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l' incolumità delle persone addette all' esecuzione delle prestazioni e dei terzi , ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi .
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16 CLAUSOLA SOCIALE Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 , l' appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti , per tutta la durata dell' appalto , il contratto collettivo nazionale
per
il settore di appartenenza e , se esistente , anche il contratto collettivo territoriale , stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale .
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In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale , a titolo di penalità o risarcimento del danno
per
inadempimento , l' Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell' importo originario .
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ai sensi dell ' art. 7 , comma 11 , della Legge 19 / 03 / 1990 , n° 55 e successive integrazioni , ogni modificazione intervenuta negli assetti , nella struttura d' impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi ; f ) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell' esecuzione del servizio , se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione ; g ) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ; h ) segnalare ,
per
iscritto e immediatamente , alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto .
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La trasmissione dell' elenco in oggetto è condizione
per
l' emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti .
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Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 9 è condizione
per
l' emissione dei mandati di pagamento .
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22 L.R. 15 / 2008 , è tenuto a comunicare al Committente l' elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati
per
l' esecuzione del presente appalto , comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita .
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CORRISPETTIVO corrispettivo omnicomprensivo ,
per
l' esecuzione dell' oggetto contrattuale inclusa .
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18 DIRITTI D' AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità
per
l' ipotesi in cui l' Appaltatore dovesse utilizzare , in tutto o in parte , nell' esecuzione del servizio , attrezzature , programmi , dispositivi , immagini , soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa .
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