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econo12 Gli autori delle " schede " segnalano che la disposizione della Finanziaria 2004 , a differenza della legge n. 448 / 2001 , non prevede l' applicazione dell' articolo 19 del " collegato " 2000 , che estende le disposizioni di cui all' articolo 17 anche ai destinatari dei conferimenti realizzati ai sensi dell' articolo 4 , comma 1 , del Dlgs n. 358 / 1997 ( ovvero dei conferimenti di aziende , possedute per almeno tre anni , effettuati tra società di capitali e enti pubblici e privati residenti nello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali .
econo12 delle norme ivi contenute comprende le trasformazioni e le fusioni poste in essere dagli enti creditizi pubblici iscritti nell' albo di cui all' articolo 29 del regio decreto legge 12.3.1936 , n. 375 , convertito , con modificazioni , dalla legge 7.3.1938 , n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni , nonché dalle casse comunali di credito agrario e dai monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico , con altri enti creditizi di qualsiasi natura , da cui , anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti , risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito ( articolo 1 , comma 1 , della legge in commento ) .
econo12 È inoltre evidenziato che la medesima riduzione delle aliquote ( 12 per cento e 9 per cento ) prevista dalla Finanziaria 2004 era stata prevista dall' articolo 3 , comma 1 , della legge n. 448 / 2001. La Camera di Commercio di Cuneo presenta i dati provinciali del Sistema informativo Excelsior , l' indagine sulle dinamiche occupazionali in ambito nazionale , regionale e provinciale , realizzata da Unioncamere e autorizzata dal Ministero del Lavoro , avvalendosi della collaborazione degli uffici studi e statistica delle Camere di Commercio .
econo12 delle " schede " evidenziano che il comma 26 , introdotto nel corso dell' esame al Senato , estende ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 le disposizioni di cui agli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000. Gli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 consentono l' affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento nel settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a quello chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a quello ordinario , in forza del quale l' affrancamento è limitato nei soli confronti della società conferitaria ) .
econo12 L' articolo 2 della legge finanziaria 2004 ( legge 24.12.2003 , n. 350 ) , al comma 26 , permette di avvalersi della medesima possibilità anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio 2003. L' affrancamento dei valori fiscalmente sospesi rimane subordinato al versamento di un' imposta sostitutiva del 12 per cento o del 9 per cento , con gli effetti che vengono di seguito descritti .
econo12 In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
econo12 In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento al 9 per cento .
econo12 In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento .
econo12 a 20 della legge n. 342 / 2000 consentono l' affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento nel settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a quello chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a quello ordinario , in forza del quale l' affrancamento è limitato nei soli confronti della società conferitaria ) .
econo12 le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo
econo12 Con riguardo agli enti creditizi con natura societaria che abbiano effettuato operazioni di conferimento al fine di costituire un gruppo creditizio , l' articolo 18 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap in misura pari al 19 per cento .
econo12 In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento .
econo12 In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento al 9 per cento .
econo12 L' eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti , quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento , e l' ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell' ente conferente nella misura del 15 per cento .
econo12 In luogo dell' imposta sostitutiva del 19 per cento , le società destinatarie dei conferimenti potevano applicare un' imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento ; in tal caso , la differenza assoggettata all' imposta sostitutiva non era fiscalmente riconosciuta nei confronti dell' ente o società conferente ( ma solamente nei confronti della conferitaria ) .
econo12 11. In seguito all' operazione perfezionatasi in data 18 dicembre 1992 , A.T.I. ed i nuovi soci di riferimento hanno invece previsto , mediante una scrittura privata , che il controllo della società dovesse essere esercitato in modo esclusivo da A.T.I. La misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 , quella del 15 per cento al 9 La legge 21.11.2000 , n. 342 ( " collegato " fiscale alla legge finanziaria 2000 ) aveva consentito alle società destinatarie dei conferimenti previsti dalla legge 30.7.1990 , n. 218 di affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi in occasione delle operazioni di conferimento .
econo12 In tale evenienza , la misura dell' imposta sostitutiva del 19 per cento era ridotta al 12 per cento , quella del 15 per cento al 9 per cento .
econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
econo12 È inoltre evidenziato che la medesima riduzione delle aliquote ( 12 per cento e 9 per cento ) prevista dalla Finanziaria 2004 era stata prevista dall' articolo 3 , comma 1 , della legge n. 448 / 2001. La Camera di Commercio di Cuneo presenta i dati provinciali del Sistema informativo Excelsior , l' indagine sulle dinamiche occupazionali in ambito nazionale , regionale e provinciale , realizzata da Unioncamere e autorizzata dal Ministero del Lavoro , avvalendosi della collaborazione degli uffici studi e statistica delle Camere di Commercio .
econo12 comma 5 , potevano applicare le imposte sostitutive dell' Irpeg e dell' Irap previste dagli articoli 17 , commi 1 e 3 , e 18 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei
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