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econo01 Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
econo01 3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
econo01 Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
econo01 La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
econo01 L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
econo01 Nell' ipotesi prospettata , le società partecipanti alla tassazione di gruppo , avendo anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al 30.6.2004 , devono presentare all' Agenzia delle Entrate il modello per la dichiarazione dei redditi del consolidato entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta , ovvero il 30.4.2005 .
econo01 Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati per l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
econo01 Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza per opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
econo01 Pertanto , l' adesione alla pfc , comportando la riduzione di 4 punti dell' aliquota Ires ( dal 33 al 29 per cento ) , causa l' esclusione o l' interruzione del consolidato fiscale nazionale .
econo01 Consolidato e pianificazione fiscale concordata La pianificazione fiscale concordata ( pfc ) è stata prevista dalla Finanziaria 2005 ( legge 30.12.2004 , n. 311 , articolo 1 , commi 387-398 ) , e rappresenta , nella sostanza , la versione triennale del concordato preventivo sperimentale già introdotto per i periodi d' imposta 2003 e 2004 dall' articolo 33 del decreto legge 269 / 2003. L' istituto copre i tre periodi d' imposta che iniziano con quello in corso all' 1.1.2005 , e comporta la preventiva definizione della base imponibile caratteristica dell' attività , con una riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sulla stessa .
econo01 La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
econo01 Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di per sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del
econo01 Chiusura anticipata dell' esercizio All' Agenzia delle Entrate era inoltre posto il quesito riguardante il comportamento possibile , ai fini delle dichiarazioni da presentare , per un ipotetico gruppo che avesse anticipato la chiusura dell' esercizio al 30.6.2004 ( periodo 1.1.2004 - 30.6.2004 ) per tutte le società partecipanti .
econo01 Nelle istruzioni ufficiali al modello per la comunicazione dell' opzione(3 ) , è stato previsto , nella casella " attribuzione perdite " della sezione " dati relativi alla società consolidata " , l' inserimento dei seguenti codici : 1. se le perdite sono attribuite al soggetto consolidante 2. se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte 3. in tutti i casi in cui il criterio adottato è diverso dalle precedenti modalità .
econo01 La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
econo01 Chiusura anticipata dell' esercizio All' Agenzia delle Entrate era inoltre posto il quesito riguardante il comportamento possibile , ai fini delle dichiarazioni da presentare , per un ipotetico gruppo che avesse anticipato la chiusura dell' esercizio al 30.6.2004 ( periodo 1.1.2004 - 30.6.2004 ) per tutte le società partecipanti .
econo01 A seguito di tale operazione societaria , sorgono due nuovi " micro - gruppi " : il gruppo A , che controlla B e C , e il gruppo A1 , che controlla D ed E. Per quanto disposto dall' articolo 11 , comma 6 , del decreto ministeriale 9 giugno 2004 , la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall' opzione per la tassazione di gruppo da parte della scissa , ferma restando la permanenza dei requisiti imposti dall' articolo 117 , comma 1 del Tuir .
econo01 L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
econo01 Il beneficio di un' aliquota inferiore al 33 per cento comporta , quindi , se preesistente , l' esclusione dal consolidato , se sopravvenuto , l' interruzione della tassazione di gruppo .
econo01 Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati per l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
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