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Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato
per
l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
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3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti
per
l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
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Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione
per
il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
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La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente
per
le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
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L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di
per
sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
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Nell' ipotesi prospettata , le società partecipanti alla tassazione di gruppo , avendo anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al 30.6.2004 , devono presentare all' Agenzia delle Entrate il modello
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la dichiarazione dei redditi del consolidato entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta , ovvero il 30.4.2005 .
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Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati
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l' anno precedente ; di conseguenza , per il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
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Consolidato fiscale : puntualizzazioni della circolare 10 / 2005 Anche il regime del consolidato fiscale nazionale , come quello della trasparenza
per
opzione , è stato esplicato " a tutto campo " dall' Agenzia delle Entrate , nella circolare 20.12.2004 , n. 53 / E. Si sono tuttavia rilevate alcune " criticità " , che sono state esaminate da vicino in sede di videoconferenza e quindi trasfuse , insieme alle relative risposte , nella circolare 10 / E del 2005. Effetti fiscali della scissione parziale Un' ipotesi prospettata agli interpreti dell' Agenzia delle Entrate è quella della società A , consolidante di B , C , D ed E , la quale pone in essere un scissione parziale .
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Pertanto , l' adesione alla pfc , comportando la riduzione di 4 punti dell' aliquota Ires ( dal 33 al 29
per
cento ) , causa l' esclusione o l' interruzione del consolidato fiscale nazionale .
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Consolidato e pianificazione fiscale concordata La pianificazione fiscale concordata ( pfc ) è stata prevista dalla Finanziaria 2005 ( legge 30.12.2004 , n. 311 , articolo 1 , commi 387-398 ) , e rappresenta , nella sostanza , la versione triennale del concordato preventivo sperimentale già introdotto
per
i periodi d' imposta 2003 e 2004 dall' articolo 33 del decreto legge 269 / 2003. L' istituto copre i tre periodi d' imposta che iniziano con quello in corso all' 1.1.2005 , e comporta la preventiva definizione della base imponibile caratteristica dell' attività , con una riduzione del carico fiscale e contributivo gravante sulla stessa .
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La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi ,
per
la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
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Nel caso prospettato , quindi , la scissione parziale di A non fa venir meno , di
per
sé , la tassazione di gruppo con le consolidate B e C. Con riferimento all' avvenuto mutamento della struttura del gruppo conseguente alla scissione parziale di A a favore della neocostituita società A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del
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Chiusura anticipata dell' esercizio All' Agenzia delle Entrate era inoltre posto il quesito riguardante il comportamento possibile , ai fini delle dichiarazioni da presentare , per un ipotetico gruppo che avesse anticipato la chiusura dell' esercizio al 30.6.2004 ( periodo 1.1.2004 - 30.6.2004 )
per
tutte le società partecipanti .
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Nelle istruzioni ufficiali al modello
per
la comunicazione dell' opzione(3 ) , è stato previsto , nella casella " attribuzione perdite " della sezione " dati relativi alla società consolidata " , l' inserimento dei seguenti codici : 1. se le perdite sono attribuite al soggetto consolidante 2. se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte 3. in tutti i casi in cui il criterio adottato è diverso dalle precedenti modalità .
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La definizione comporta -
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i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
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Chiusura anticipata dell' esercizio All' Agenzia delle Entrate era inoltre posto il quesito riguardante il comportamento possibile , ai fini delle dichiarazioni da presentare ,
per
un ipotetico gruppo che avesse anticipato la chiusura dell' esercizio al 30.6.2004 ( periodo 1.1.2004 - 30.6.2004 ) per tutte le società partecipanti .
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A seguito di tale operazione societaria , sorgono due nuovi " micro - gruppi " : il gruppo A , che controlla B e C , e il gruppo A1 , che controlla D ed E. Per quanto disposto dall' articolo 11 , comma 6 , del decreto ministeriale 9 giugno 2004 , la scissione parziale della consolidante non modifica gli effetti derivanti dall' opzione
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la tassazione di gruppo da parte della scissa , ferma restando la permanenza dei requisiti imposti dall' articolo 117 , comma 1 del Tuir .
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L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello
per
la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
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Il beneficio di un' aliquota inferiore al 33
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cento comporta , quindi , se preesistente , l' esclusione dal consolidato , se sopravvenuto , l' interruzione della tassazione di gruppo .
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Tale disposizione risulta però inapplicabile in presenza di modelli di dichiarazione radicalmente diversi da quelli approvati per l' anno precedente ; di conseguenza ,
per
il primo periodo d' imposta di applicazione dell' Ires , in deroga alle regole generali , i soggetti che hanno esercitato l' opzione per il consolidato tenuti alla presentazione della " dichiarazione dei redditi del consolidato " a norma dell' articolo 122 del Tuir , devono utilizzare l' apposito modello di dichiarazione approvato entro il 15.2.2005(2 ) .
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