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Tenuto conto delle pur rilevanti eccezioni a tale regola ( ad esempio , l' acquisto di autoveicoli nuovi da
parte
di privati ) , con l' abbattimento delle " frontiere fiscali " , i concetti di importazione e di esportazione si attagliano unicamente alle operazioni di scambio effettuate con paesi non appartenenti all' ambito comunitario ( extracomunitari ) .
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Viceversa , la consegna in Italia dei beni direttamente al cliente svizzero " non comporta la realizzazione , neanche in senso lato , della cessione all' esportazione da
parte
del contribuente nazionale , il quale , in tale ultima ipotesi , è tenuto a emettere fattura soggetta a Iva nei confronti del proprio cessionario greco " .
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La circolare 13 / E / 1994 ha formulato diverse ipotesi relativamente alla nomina del rappresentante da
parte
dell' operatore svizzero .
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- Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da
parte
dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 ,
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- Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da
parte
dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da parte dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , vengono assolti dal soggetto rappresentante
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- Nomina all' uopo del rappresentante in Grecia da parte dell' operatore svizzero L' operazione diventa un acquisto intracomunitario da parte dell' operatore italiano , che dovrà integrare la fattura ricevuta con l' imposta calcolata secondo l' aliquota prevista nel nostro ordinamento , relativamente al bene acquistato ( articolo 46 , comma 1 , Dl 331 / 93 ) , nonché registrarla ( articolo 47 del Dl 331 / 93 ) - Nomina all' uopo del rappresentante in Italia da
parte
dell' operatore svizzero Anche in questo caso , l' operazione diventa intracomunitaria e i relativi obblighi in Italia , secondo quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 17 , Dpr n. 633 / 72 , vengono assolti dal soggetto rappresentante .
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L' acquisto da
parte
dell' operatore italiano diventa un ordinario acquisto interno , soggetto a imposta .
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