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buroc01 È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
buroc01 Peculiare è la diversa situazione processuale della parte ricorrente rispetto a quella della parte resistente .
buroc01 Peculiare è la diversa situazione processuale della parte ricorrente rispetto a quella della parte resistente .
buroc01 La costituzione della parte resistente deve , invece , avere formalmente luogo innanzi al G.I. entro il termine assegnato dall' ordinanza presidenziale emanata ai sensi dell' art .
buroc01 Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
buroc01 Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
buroc01 709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
buroc01 Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
buroc01 Qualora , nella fase successiva , parte ricorrente non provveda ad integrare il ricorso - privo dei requisiti di cui all' art .
buroc01 Quid juris nel caso ( già verificatosi ) in cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione o meno all' udienza presidenziale ?
buroc01 163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 c.c. , in parte qua non abrogato , neppure tacitamente , dalla novella .
buroc01 14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva .
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