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4. Nel ricorso deve essere indicata l' esistenza dei figli legittimi , legittimati
o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio .
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709-ter c.p.c. sia idoneo a definire la competenza territoriale in relazione a qualsivoglia ipotesi di modificazione delle condizioni ( di separazione
o
di divorzio ) attinenti la potestà e l' affidamento dei figli minori .
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Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili
o
di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
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Qualora il coniuge convenuto sia residente all' estero o risulti irreperibile , la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza
o
di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
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12-quater della legge 898 / 70 che per le cause relative ai diritti di obbligazione ( ad esempio , quelle aventi ad oggetto l' assegno divorzile
o
le quote del TFR : in tema vedi Cass .
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2. La domanda si propone con ricorso , che deve contenere l' esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio
o
di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata .
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16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento
o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici , è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio .
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Se il ricorrente non si presenta
o
rinuncia , la domanda non ha effetto .
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710 c.p.c. che , pur in presenza di figli minori , abbiano ad oggetto questioni quali in loro mantenimento , quello di uno dei coniugi
o
il godimento dell' abitazione coniugale .
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4 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell' ultima residenza comune dei coniugi ovvero , in mancanza , del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza
o
domicilio .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione
o
di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto
o
in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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Nell' assoluto vuoto normativo , svariate sono le soluzioni astrattamente prospettabili , peraltro tutte suscettibili di introdurre ulteriori problemi
o
perplessità .
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12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell' assegno , il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento
o
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
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La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza
o
di domicilio dell' uno o dell' altro coniuge .
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Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente
o
legalmente incapace .
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Quid juris nel caso ( già verificatosi ) in cui l' ordinanza presidenziale non contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione
o
meno all' udienza presidenziale ?
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L' ordinanza del presidente può essere revocata
o
modificata dal giudice istruttore .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa
o
meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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Qualora il coniuge convenuto sia residente all' estero
o
risulti irreperibile , la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
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