buroc10 |
44 del D.P.R. n. 380 / 2001 ,
non
avendo essi osservato , nella specie , una disposizione regionale che si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento e non sarebbe sanzionarle penalmente per il principio della riserva di legge in materia penale ; la violazione degli artt .
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44 del D.P.R. n. 380 / 2001 , non avendo essi osservato , nella specie , una disposizione regionale che si porrebbe in contrasto con la normativa statale di riferimento e
non
sarebbe sanzionarle penalmente per il principio della riserva di legge in materia penale ; la violazione degli artt .
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b ) La Regione Toscana , con delibera di Giunta n. 880 del 5.9.2005 , ha precisato che " la finalità della norma è quella di obbligare il committente ad avvalersi di imprese che dall' inizio alla fine dei lavori si dimostrino in regola con il versamento dei contributi " , specificando poi che " se
non
viene presentato il certificato di regolarità contributiva all' inizio dei lavori , l' efficacia del titolo abilitativo è sospesa automaticamente ...
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Le anzidette conclusioni della sentenza impugnata - a giudizio del Collegio -
non
sono condivisibili .
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Dopo l' entrata in vigore della legge n. 765 / 1967 ( introduttiva , tra l' altro , degli standard urbanistici e della salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio ) e della legge di tutela paesaggistica n. 431 / 1985 , però , l' urbanistica
non
può farsi solo consistere nella disciplina dell' attività edilizia , dovendosi la relativa nozione estendere alla disciplina degli usi del territorio in senso sociale , economico e culturale , ivi compresa la valorizzazione delle risorse ambientali , nonché alle relazioni che devono instaurarsi tra gli elementi del territorio e non soltanto dell' abitato " ( concetto riaffermato da Cass .
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Dopo l' entrata in vigore della legge n. 765 / 1967 ( introduttiva , tra l' altro , degli standard urbanistici e della salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio ) e della legge di tutela paesaggistica n. 431 / 1985 , però , l' urbanistica non può farsi solo consistere nella disciplina dell' attività edilizia , dovendosi la relativa nozione estendere alla disciplina degli usi del territorio in senso sociale , economico e culturale , ivi compresa la valorizzazione delle risorse ambientali , nonché alle relazioni che devono instaurarsi tra gli elementi del territorio e
non
soltanto dell' abitato " ( concetto riaffermato da Cass .
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20 della legge n. 47 / 1985 , le Sezioni Unite hanno ravvisato " una gradualità crescente delle pene edittali in rapporto al grado di lesione dell' interesse tutelato " , rilevando in particolare che " la previsione della lettera a ) comprende le trasgressioni residuali , sempreché apprezzabili penalmente , cioè
non
depenalizzate " .
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Quello che più costa , però , nella valutazione della vicenda in esame , è che la violazione contestata afferisce ad un adempimento di carattere amministrativo che
non
riguarda la condotta di trasformazione del territorio .
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Tutto ciò
non
ha nulla in comune con il governo del territorio ( anche nella sua accezione più ampia ) e la previsione dell' art .
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Il legislatore , dunque ,
non
ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell' art .
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Il legislatore , dunque , non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte
non
possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell' art .
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Nella specie , in conclusione , il Tribunale ha correlato la sanzione penale alla inosservanza di una normativa prevista dalla legislazione statale e da quella regionale
non
a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il quale , in sede propria , il legislatore statale ha inteso comminare soltanto sanzioni amministrative .
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Si impone , pertanto , l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata , perché il fatto
non
sussiste , restando superfluo l' esame degli ulteriori motivi di ricorso .
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607 , 615 e 620 c.p.p. , annulla senza rinvio la sentenza impugnata , perché il fatto
non
sussiste .
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