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18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente
non
era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
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3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente
non
era previsto ) .
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L' intimata Prefettura
non
ha presentato difese .
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18 della l. 689 / 1981 ,
non
è limitata né in rapporto alla sanzione né in ordine al tipo di procedimento .
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23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente ,
non
essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo .
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)
non
possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge ( quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall' opponente ) .
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Tale motivo , pertanto ,
non
potendo farsi valere in questa sede deve essere rigettato .
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè
non
oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte
non
aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e
non
ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
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218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria
non
ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
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Ma anche tali doglianze
non
hanno pregio .
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385 del D.P.R. 495 / 1992 ( regolamento di attuazione del nuovo codice della strada ) , nel disciplinare le modalità della contestazione
non
immediata di cui all' art .
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201 del codice , prevede che il verbale sia compilato dall ' " organo accertatore " : espressione , questa , che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell' organo , e sia abilitato , in siffatta qualità , a compiere gli accertamenti di competenza dell' organo stesso , senza alcuna distinzione fra componenti dell' organo che abbiano assistito all' infrazione , e componenti che
non
vi abbiano assistito .
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201 , comma primo , c.d.s. Dunque , la mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice
non
comporta un deficit della prova dell' illecito ; né l' accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire per l' accertamento delle violazioni amministrative riguardanti i limiti di velocità stabiliti dall' art .
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Non le altre due doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale ,
non
indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso la querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da
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Ma tale doglianza , che
non
forma oggetto di esame da parte del Tribunale , non risulta neppure essere stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice di merito .
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Ma tale doglianza , che non forma oggetto di esame da parte del Tribunale ,
non
risulta neppure essere stata proposta con il ricorso introduttivo del giudizio davanti al giudice di merito .
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