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7. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese
non
appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi non appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione
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7. L' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie può decidere di adempiere all' obbligo di identificare il soggetto responsabile della manutenzione e della sua certificazione mediante misure alternative , nei seguenti casi : a ) veicoli registrati in un paese non appartenente alla Comunità europea e mantenuti a norma della legislazione di tale Paese ; b ) veicoli utilizzati su reti o linee il cui scartamento sia differente da quello utilizzato sulla rete ferroviaria principale della Comunità europea e per il quale il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 3 è garantito da accordi internazionali con paesi
non
appartenenti alla Comunità europea e veicoli storici di cui all' articolo 6 , comma 2 , lettera r-bis ) ; c ) veicoli di cui all' articolo 2 , comma 4 , attrezzature militari e trasporti speciali che necessitano di una autorizzazione specifica dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prima di essere messi in servizio .
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In tale caso sono concesse deroghe per periodi
non
superiori ai cinque anni .
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La certificazione è basata sulla documentazione trasmessa dall' impresa ferroviaria ai sensi dell' allegato IV " ; i ) all' articolo 19 , comma 3 , sono aggiunte , in fine , le seguenti parole : " , tenendo conto dei principi e degli obiettivi degli articoli 20 e 21 " ; l ) il comma 4 dell' articolo 27 è sostituito dal seguente : " 4. Sulle reti regionali
non
isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci individuate dall' articolo 1 , comma 2 , del decreto legislativo 8 luglio 2003 , n. 188 , l' applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è attuata quando risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l' unificazione degli standard di sicurezza , dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza .
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Sulle reti regionali , per le quali
non
risultano completati gli adeguamenti tecnologici di cui sopra , possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell' infrastruttura , o facenti parte della società che gestisce l' infrastruttura ; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 , n. 753 " ; m ) nell' allegato II il punto 17 è abrogato ; n ) nell' allegato III , al punto 2 , lettera c ) , le parole : " nelle norme nazionali di
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4 Disposizioni finanziarie 1. Dall' attuazione delle disposizioni del presente decreto
non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto