buroc01 |
È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa (
non
essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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A quest' ultima , in effetti ,
non
è richiesta una immediata e formale costituzione in giudizio , bensì la semplice comparizione ( la cui mancanza non è sanzionata da alcun provvedimento del magistrato , tantomeno dalla dichiarazione di contumacia ) .
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A quest' ultima , in effetti , non è richiesta una immediata e formale costituzione in giudizio , bensì la semplice comparizione ( la cui mancanza
non
è sanzionata da alcun provvedimento del magistrato , tantomeno dalla dichiarazione di contumacia ) .
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buroc01 |
709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così
non
fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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buroc01 |
Qualora , nella fase successiva , parte ricorrente
non
provveda ad integrare il ricorso - privo dei requisiti di cui all' art .
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buroc01 |
4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore
non
ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti
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buroc01 |
709-bis ora consente l' adozione di una sentenza
non
definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
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buroc01 |
La questione
non
è di lana caprina , posto che , a mente dell' art .
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buroc01 |
189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza
non
definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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buroc01 |
In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza
non
definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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buroc01 |
La pronunzia parziale , pur
non
definendo l' intera controversia , è però suscettibile di passare in giudicato limitatamente al decisum ( vale a dire , allo status dei coniugi , ora legalmente ed in via definitiva separati ) e , pertanto , di legittimare la proposizione della domanda di divorzio , pur nella persistente pendenza del giudizio attinente le altre questioni proposte nella causa di separazione .
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buroc01 |
L' ipotesi della contemporanea pendenza del giudizio di divorzio e di quello relativo alle domande residue del procedimento di separazione , ora di scarsa rilevanza statistica alla luce della relativa novità della riforma , credo possa presentarsi in modo assai consistente in tempi
non
troppo lontani .
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buroc01 |
5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé
non
duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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buroc01 |
Penso con sgomento alla teorica possibilità che , in tali materie e soprattutto in tema di figli minori , possano essere adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se
non
del tutto contrapposte .
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buroc01 |
L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti ,
non
solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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buroc01 |
Inoltre , il pericolo di decisioni formalmente ineccepibili , ma sostanzialmente abnormi ,
non
potrebbe considerarsi del tutto evitato ( si pensi alla possibile negazione dell' assegno di cui all' art .
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buroc01 |
295 c.p.c. , ai fini della sospensione dovrebbe sussistere un rapporto di pregiudizialità tecnica tra i due giudizi , che
non
è sempre agevolmente riscontrabile nei casi ipotizzati ( laddove sono , invece , presenti mere ragioni di opportunità ) .
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buroc01 |
Ciò , però ,
non
parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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buroc01 |
Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni
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duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e
non
del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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