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c.c. , in parte qua
non
abrogato , neppure tacitamente , dalla novella .
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Nello stesso modo il presidente provvede , se il coniuge convenuto
non
compare , sentito il ricorrente e il suo difensore .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente (
non
comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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9. Tra la data dell' ordinanza , ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto
non
comparso , e quella dell' udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all' articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori
non
coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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c.c. , ha peraltro determinato - in sintonia con l' esigenza di evitare che i minori ricevano dall' ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori
non
coniugati , oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele , che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione , in capo allo stesso giudice specializzato , della competenza a provvedere , altresì , sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio ( Cass .
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Quid juris nel caso ( già verificatosi ) in cui l' ordinanza presidenziale
non
contempli l' anzidetto avviso alla parte resistente , indipendentemente dalla sua comparizione o meno all' udienza presidenziale ?
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La pronunzia parziale , pur
non
definendo l' intera controversia , è però suscettibile di passare in giudicato limitatamente al decisum ( vale a dire , allo status dei coniugi , ora legalmente ed in via definitiva separati ) e , pertanto , di legittimare la proposizione della domanda di divorzio , pur nella persistente pendenza del giudizio attinente le altre questioni proposte nella causa di separazione .
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Appena formatosi il giudicato , si applica la previsione di cui all' articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza
non
definitiva , il tribunale , emettendo la sentenza che dispone l' obbligo della somministrazione dell' assegno , può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda .
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189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza
non
definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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In assenza di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza
non
definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini di cui all' art .
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709-bis ora consente l' adozione di una sentenza
non
definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
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12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell' assegno , il tribunale emette sentenza
non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
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Penso con sgomento alla teorica possibilità che , in tali materie e soprattutto in tema di figli minori , possano essere adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se
non
del tutto contrapposte .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e
non
del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé
non
duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni
non
duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa (
non
essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione di decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così
non
fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006
non
ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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