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L' ordinanza deve contenere l' avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso
non
potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge n. 54 / 2006
non
ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non
rilevabili d' ufficio .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così
non
fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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L' ordinanza deve contenere l' avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non
rilevabili d' ufficio .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e
non
del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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10. Con l' ordinanza di cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che
non
siano rilevabili d' ufficio .
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Se il ricorrente
non
si presenta o rinuncia , la domanda non ha effetto .
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L' ipotesi della contemporanea pendenza del giudizio di divorzio e di quello relativo alle domande residue del procedimento di separazione , ora di scarsa rilevanza statistica alla luce della relativa novità della riforma , credo possa presentarsi in modo assai consistente in tempi
non
troppo lontani .
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4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore
non
ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti
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Appena formatosi il giudicato , si applica la previsione di cui all' articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza
non
definitiva , il tribunale , emettendo la sentenza che dispone l' obbligo della somministrazione dell' assegno , può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda .
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8. Se la conciliazione
non
riesce , il presidente , sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché , qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età , i figli minori , dà , anche d' ufficio , con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell' interesse dei coniugi e della prole , nomina il giudice istruttore e fissa l' udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo .
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709-bis ora consente l' adozione di una sentenza
non
definitiva relativa alla separazione e la prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
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Se il ricorrente non si presenta o rinuncia , la domanda
non
ha effetto .
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Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni
non
duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell' assegno , il tribunale emette sentenza
non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
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c.c. , ha peraltro determinato - in sintonia con l' esigenza di evitare che i minori ricevano dall' ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori
non
coniugati , oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele , che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione , in capo allo stesso giudice specializzato , della competenza a provvedere , altresì , sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio ( Cass .
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Nello stesso modo il presidente provvede , se il coniuge convenuto
non
compare , sentito il ricorrente e il suo difensore .
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167 c.p.c. e che oltre il termine stesso
non
potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
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Ciò , però ,
non
parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
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