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econo08 " di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione " ) nel medesimo Comune in cui compra , di altra casa di abitazione ; di non possedere ( cioè " di non essere titolare , neppure per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto , uso abitazione e nuda proprietà " ) altra casa di abitazione per la quale egli stesso , o il coniuge , abbiano usufruito di particolari agevolazioni fiscali ( richiamate dettagliatamente nella nota II-bis ) .
econo08 69 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 - legge 21 novembre 2000 , n. 342 - con la quale il legislatore ha riconosciuto ai beneficiari di attribuzioni gratuite ( successione e donazione ) di unità abitative che abbiano i requisiti " prima casa " previsti dalla richiamata nota II-bis , l' applicazione delle imposte ipotecarie e catastali ( diversamente da scontarsi con l' aliquota proporzionale del 3 % complessivo ) ognuna nella misura fissa di 129,11 euro .
econo08 Agevole in questo senso provare l' acquisizione di un immobile , dopo la stesura del preliminare e il versamento di uno o più acconti , per successione mortis causa ( esempio utilizzato nella richiamata circolare n. 1 / E / 1994 ) oppure in caso di donazione , altra ipotesi che si ritiene pacificamente equiparabile alla successione mortis causa , dato che anche questa seconda fattispecie non nasce da una discrezionalità pura dell' interessato ; quest' ultimo , infatti , risulta " beneficiario " a titolo gratuito di volontà altrui ( donante ) .
econo08 A tali insicurezze operative è stata data una risposta dal Ministero delle Finanze soltanto con la risoluzione ministeriale 7 dicembre 2000 , n. 187 / E , nella quale si afferma che : " nelle ipotesi di variazione sopra descritte il limite temporale , previsto dall' art .
econo08 La rettifica dell' imposta cui si riferisce il quesito in esame esula dalla citata previsione normativa in quanto non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali né ad errori di fatturazione atteso che , al momento della stipula del contratto preliminare , l' imposta è stata correttamente applicata nella misura del 10 % .
econo08 Inoltre , detta rettifica risponde ad una ratio del tutto diversa da quella che presiede la previsione del citato art. 26 , in quanto , come chiarito nella richiamata circolare n. 1 / E , risulta finalizzata alla necessità di garantire l' applicazione del beneficio " prima casa " sull' intero importo dell' operazione , anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in più soluzioni .
econo08 Inoltre , detta rettifica risponde ad una ratio del tutto diversa da quella che presiede la previsione del citato art. 26 , in quanto , come chiarito nella richiamata circolare n. 1 / E , risulta finalizzata alla necessità di garantire l' applicazione del beneficio " prima casa " sull' intero importo dell' operazione , anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in più soluzioni .
econo08 Per queste due categorie di soggetti l' Amministrazione finanziaria ( circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E ) ha riconosciuto la possibilità di applicare l' aliquota del 10 % anziché quella ordinaria del 20 % nonostante che , come già detto , la norma non sia esplicita sul punto : " si deve ritenere che detta fattispecie , poiché in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa , ancorché comprendenti , e nelle percentuali sopra chiarite , uffici o negozi , sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-quaterdecies ) e quindi assoggettabile anche essa all' aliquota IVA del 9 ( ora 10 ) % " .
econo08 Per queste due categorie di soggetti l' Amministrazione finanziaria ( circolare 2 marzo 1994 , n. 1 / E ) ha riconosciuto la possibilità di applicare l' aliquota del 10 % anziché quella ordinaria del 20 % nonostante che , come già detto , la norma non sia esplicita sul punto : " si deve ritenere che detta fattispecie , poiché in sostanza consiste nella realizzazione di fabbricati di edilizia abitativa , ancorché comprendenti , e nelle percentuali sopra chiarite , uffici o negozi , sia riconducibile nella previsione del citato n. 127-quaterdecies ) e quindi assoggettabile anche essa all' aliquota IVA del 9 ( ora 10 ) % " .
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