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- 1. - Nell' audizione tenuta il 31 ottobre 2001 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato ,
nell'
ambito di un' indagine conoscitiva sugli effetti nell' ordinamento della riforma del Titolo V della Costituzione , ebbi a rilevare come l' abolizione degli artt .
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- 1. - Nell' audizione tenuta il 31 ottobre 2001 presso la Commissione Affari costituzionali del Senato , nell' ambito di un' indagine conoscitiva sugli effetti
nell'
ordinamento della riforma del Titolo V della Costituzione , ebbi a rilevare come l' abolizione degli artt .
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Altra caratteristica distintiva del nostro sistema costituzionale è rappresentata dalla posizione di pari dignità , come si suol dire , riconosciuta a comuni e province rispetto alle regioni , mentre negli Stati federali europei gli enti minori sono ricompresi
nell'
ordinamento di quelli maggiori e soggetti alla disciplina organizzativa e funzionale da questi dettata .
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Esso , infatti , può garantire in primo luogo , lo stesso approccio culturale e professionale ( conseguenza delle stesse modalità di reclutamento e formazione ) e , quindi , identico metro di giudizio , particolarmente prezioso
nell'
esercizio di un' attività , comprendente valutazioni sul buon andamento e la sana gestione amministrativa , largamente discrezionali ; secondariamente renderà molto più facile ed efficace il coordinamento , così come il confronto di esperienze e lo scambio di opinioni .
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A tale fine è stata istituita -
nell'
esercizio del potere regolamentare riconosciuto dalla legge alla Corte dei conti per quanto attiene alla organizzazione dei suoi uffici - un' apposita " sezione delle autonomie " , presieduta dal presidente della Corte e composta da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo .
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B - Con riguardo alle regioni , il controllo delle sezioni regionali potrebbe essere reso più incisivo , nella promozione della regolarità contabile e finanziaria e nella funzione strumentale diretta a favore dei consigli regionali , con la previsione da parte del legislatore statale - con norma di principio
nell'
esercizio del coordinamento sulla finanza pubblica e dell ' armonizzazione dei bilanci - dell' inserimento , temporale e funzionale , del referto sull' esito del controllo nel processo di bilancio regionale ( a somiglianza di quanto avviene per la parifica del rendiconto generale dello Stato ) .
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C - Con riguardo agli enti locali e alle regioni , si presentano come essenziali per un proficuo esercizio dei controlli : 1 ) l' armonizzazione dei bilanci pubblici , stante l' attuale sensibile difformità
nell'
impostazione dei bilanci degli enti territoriali , che è di ostacolo alla raffrontabilità e significatività dei dati contabili ; condizione questa indispensabile ai fini del controllo gestionale e finanziario , dell' attuazione degli interventi perequativi e solidaristici previsti dalla Costituzione e , infine , della verifica del rispetto dei vincoli comunitari ; 2 ) il potenziamento delle strutture organizzative della Corte dei conti , rimaste a livelli assolutamente inadeguati , sul piano quantitativo e funzionale , a fronte delle nuove e più impegnative attribuzioni e delle diverse professionalità richieste .
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